La nuova Tassonomia PCI_2018-11-04 è stata pubblicata, il 6 novembre 2018, nel sito Xbrl Italia e riguarda il tracciato per codificare i conti annuali e consolidati, redatti secondo le regole civilistiche post DLgs. 139/2015. Tale tracciato non si applica a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i principi contabili internazionali.
La Tassonomia PCI_2018-11-04 sarà applicabile, dopo che sarà terminato l’iter di cui al Dpcm 10 dicembre 2008, ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2018, con facoltà di applicazione anticipata; essa sostituirà la versione 2017-07-06 oggi vigente.
Le novità della versione PCI_2018-11-04 riguardano la parte iniziale della Nota integrativa, le cooperative, la sezione dedicata ai contributi pubblici.
Per ovviare al fatto che la “Nota integrativa, parte iniziale” si presenta sempre troppo ricca di informazioni, sono stati inseriti una serie di sottocampi testuali intestati per favorire una migliore distribuzione e identificabilità di alcuni punti chiave quali:
Previsto anche un campo residuale per le altre informazioni di carattere generale richieste dalla legge o dai principi contabili («Altre informazioni»).
La sezione “Nota integrativa, altre informazioni”, dedicato alle informazioni richieste dagli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile viene trasformata in una sottosezione dedicata alle cooperative denominata “Informazioni relative alle cooperative”.
Per il bilancio in forma ordinaria, vengono esplicitati due campi testuali relativi alla disclosure richiesta dagli artt. 2513 (“Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile”) e 2545-sexies (“Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile”) del Codice Civile.
Viene inserito il campo testuale “Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 /8/017 n. 124” dedicato ai contributi pubblici.
La legge prevede che a partire dal 2018, “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato”.
Si prosegue disponendo che, per evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, tale obbligo non sussiste se l’importo di tali benefici sia inferiore a 10 mila euro nel periodo considerato.
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