Tasse sulle mance: novità dalla Manovra per il 2023

Pubblicato il 05 dicembre 2022

Nel Ddl Bilancio 2023, trasmesso alle Camere per l’approvazione che deve arrivare entro il 31 dicembre prossimo, vi è una norma che cambia la tassazione per le mance percepite, attraverso il datore di lavoro, da camerieri, baristi, facchini, autisti, ossia tutto il personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.

Imposta sostituiva sulle mance: obiettivo

Secondo quanto indicato dal Governo, la disposizione mira a rafforzare l’attrattività delle professioni a contatto con la clientela presso le imprese del comparto turistico-ricettivo e di quello della ristorazione, stante la difficoltà a reclutare tale personale, nonché a preservare e rilanciare il comparto turistico-alberghiero e della ristorazione.

Ma la misura ha anche il fine di favorire l’emersione dell’evasione fiscale legata all’uso di corrispondere la mancia in contanti al lavoratore, facilitando il pagamento delle stesse attraverso mezzi di pagamento elettronici al momento del pagamento del conto.

Imposta sostituiva sulle mance: cosa prevede

In sostanza, l’articolo 14 della bozza di legge di bilancio 2023 introduce un’imposta sostitutiva pari al 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, sugli importi ricevuti dai clienti a titolo di liberalità - mance – da camerieri, baristi, facchini, autisti ed altri soggetti impiegati nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.

Dunque, tali liberalità non sono più tassate in via ordinaria.

NOTA BENE: Il lavoratore può rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% alle mance ricevute; di conseguenza, queste concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente secondo il regime normale. La rinuncia deve essere espressa in forma scritta.

L’imposta sostitutiva del 5 per cento si applica:

Si ricorda che, per legge, le mance ricevute dai soggetti suddetti non concorrono invece alla formazione del reddito imponibile ai fini contributivi e assicurativi; pertanto, su tali somme non vanno corrisposti contributi INPS ed assicurativi (Inail). Inoltre, non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

Imposta sostituiva sulle mance: quando entra in vigore

L’applicazione della nuova norma sulle mance prevista dall’articolo 14 della Legge di Bilancio, salvo modifiche, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazioni integrative Fondo TLC: domanda e procedura di accesso

08/04/2025

Premi INAIL: primo accesso ispettivo non interrompe la prescrizione

08/04/2025

Sanzioni per ritenute previdenziali non versate: il termine INPS è di 90 giorni

08/04/2025

Bonus barriere architettoniche 75%: doppio massimale per edifici con accesso comune

08/04/2025

Comunità Energetiche Rinnovabili: domande al GSE prorogate a novembre 2025

08/04/2025

Bonus ai dirigenti e plusvalenze esenti: quale deduzione

08/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy