Tassazione separata: cartella nulla senza avviso di liquidazione
Pubblicato il 21 maggio 2014
In materia di tassazione separata, si produce una violazione del procedimento di liquidazione quando l'Amministrazione finanziaria non effettua la comunicazione dell'esito della liquidazione al contribuente, ex articolo 1, comma 412, L. n.
311/2004.
Quale conseguenza?
Pertanto, afferma la Corte di cassazione, VI sezione tributaria, con
ordinanza n. 11000 depositata il 20 maggio 2014, la violazione del procedimento in parola porta
all'annullamento della cartella di pagamento con conseguente rigetto del ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate.
Infatti, precisa la Corte, la norma della legge n. 311/2004 chiaramente indica che
l'esito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, come prescritto dall'art. 36-bis del Dpr n.
600/1973,
deve essere comunicata al contribuente con raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale avviso riveste importanza in quanto contiene i criteri di liquidazione usati per giungere a definire le imposte applicabili ai redditi a tassazione separata: la sua mancanza, quindi, costituisce violazione dell'iter procedimentale e successiva nullità dell'atto emanato dalle Entrate.