Tassazione della sentenza riferita al relativo contenuto
Pubblicato il 23 giugno 2014
In materia di imposta di registro, per stabilire i
criteri ed i presupposti della tassazione di una sentenza si deve fare
riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla decisione medesima.
Non si possono utilizzare, per contro, elementi ad essa estranei o ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato.
Ed infatti, l'articolo 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al Dpr n.
131/1986, assoggetta ad
imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, di per sé stessi e
“non in quanto determinino il trasferimento di beni o l'attribuzione di diritti”.
L'effettiva attuazione della condanna non rileva ai fini dell'imposta
Conseguentemente,
non rileva, ai fini dell'applicazione dell'imposta proporzionale del 3% di cui al citato articolo 8,
l'effettiva e completa attuazione, coattiva o meno, della condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro.
Parimenti, la misura in cui la parte vittoriosa abbia ottenuto soddisfazione del diritto giudizialmente riconosciuto non è suscettibile di incidere, limitandola, sulla misura della base imponibile; quest'ultima, infatti, attiene ad un
tributo avente natura di imposta d'atto e non di imposta sull'effettiva attribuzione patrimoniale derivante dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.
E' quanto puntualizzato dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento nel testo della
sentenza n. 25/2/2014 del 10 marzo 2014.