Tarsu anche sul garage e indipendentemente dall'uso del servizio
Pubblicato il 08 gennaio 2015
Secondo i giudici di Cassazione –
sentenza n. 33 del 7 gennaio 2015 – l'apposita
tassa annuale su base tariffaria che i Comuni, ai sensi degli articoli 62 e 64 del Decreto legislativo n. 507/1993, sono tenuti ad istituire, va a
gravare su chiunque occupi o conduca i locali, esistenti nelle zone del territorio comunale,
a qualsiasi uso adibiti, compresi i
garage.
Questa tassa – si legge nel testo della decisione – è dovuta
indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità,
purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della relativa utilizzazione.
Sulla base di queste argomentazioni, la Suprema corte ha
accolto il ricorso presentato da un Comune contro la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento di quattro avvisi di accertamento inerenti alla Tarsu/Tia per gli anni 2001-2004 imposta ad un contribuente con riferimento ad un locale adibito a garage.
I giudici di merito avevano accolto l'opposizione agli avvisi sull'assunto che si trattava solo di un garage in cui la presenza dell'uomo era sporadica e il relativo uso marginale, e che, comunque, gravava sull'Ente comunale l'onere di fornire la prova che in quella struttura venissero prodotti rifiuti urbani.