Come noto, il D.L. n. 3/2020 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 – recante “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, ha rivisitato – a decorrere dal 1° luglio 2020 – il cd. “bonus 80 euro”, ampliando sia la platea dei beneficiari che l’importo stesso. I diretti interessati, infatti, passano da 11,7 milioni (beneficiari del “bonus Renzi”) a circa 16 milioni di lavoratori, in quanto il beneficio economico riguarderà sia i dipendenti del settore privato che pubblico con redditi annui fino a 40.000 euro.
Sul punto, però, il CNO dei Consulenti del Lavoro – audito il 18 febbraio 2020 presso la 6^ Commissione permanente del Senato (Finanze e Tesoro) – ha evidenziato alcune criticità di base al provvedimento, raccolte appositamente in un documento (A.S. 1698 del 18 febbraio 2020).
La prima problematica riguarda proprio la definizione della somma erogata. Al riguardo, l’art. 1, co. 1 del decreto in commento definisce l'importo erogato come "somma a titolo di trattamento integrativo" che non concorre a formare reddito, ma che nel successivo co. 4 viene invece definito “credito erogato”.
Inoltre, all’art. 2 il decreto prevede ulteriori detrazioni fiscali per reddito di lavoro dipendente e assimilati, mutando così il titolo giuridico della somma.
Alla luce di ciò, sostengono i Consulenti del Lavoro, tenuto conto altresì dell’abrogazione del co. 1-bis dell’art. 13 “Altre detrazioni” del Dpr. n. 917/1986, “è di tutta evidenza la dicotomia terminologica che dà adito all’incertezza interpretativa della corretta qualificazione giuridica della somma erogata al fine della riduzione della pressione fiscale, definendo la stessa talvolta trattamento integrativo, talvolta credito e, per le somme erogate per i redditi superiori a 28 mila euro, detrazione fiscale. Ciò posto si chiede di definire esattamente la qualificazione giuridica delle predette somme”.
Altro punto ancora oscuro riguarda l’erogazione del bonus, nel senso che non è chiaro se lo stesso diventa un automatismo della prestazione, come il “bonus 80 euro”, oppure il lavoratore deve fare richiesta esplicita.
I CdL suggeriscono l’automatismo della prestazione con possibilità del lavoratore di rinunciare o di scegliere di ricevere il “credito” in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro al fine di evitare eventuali restituzioni con gravi ripercussioni economiche per lo stesso.
Nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più lavori part-time, sorge il dubbio su chi deve erogare il trattamento integrativo e chi, eventualmente, gestisce i conguagli.
I CdL suggeriscono di predisporre una dichiarazione di sussistenza di altri rapporti di lavoro con previsione di scelta del lavoratore. In caso contrario, non viene erogata la prestazione per non creare inutili problemi di liquidità in sede di conguaglio a tempo parziale.
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