L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, ha fornito indicazioni operative in merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione.
A tal proposito, la circolare evidenzia che il D.Lgs. n. 151/2015 ha abrogato la norma che consentiva lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, da parte del datore di lavoro, solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, fermo restando l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione previsti per addetti antincendio e per addetti al primo soccorso.
Tuttavia – chiarisce l’Ispettorato – quanto sopra non significa che il datore di lavoro possa svolgere tali compiti da solo, né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti dall’articolo 18 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza, ovvero:
Pertanto la circolare conclude sostenendo che, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività suddette, non comporta che possa operare in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, dovrà avvalersi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008.
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