Alla fine il salvagente per i cantieri del Superbonus 110% che non termineranno i lavori il 31 dicembre è arrivato. Il Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Superbonus.
I ministri riuniti in Consiglio hanno scelto di emanare un provvedimento a parte per porre rimedio ai cantieri avviati che non finiranno i lavori entro il 2023, anziché far transitare le norme nell’altro decreto-legge contenente la proroga di termini legislativi (c.d. Milleproroghe).
Dunque, non si andrà incontro al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate dell’agevolazione del 110% per coloro non in regola con la conclusione dei lavori.
Oltre a questo, è stata prevista una disposizione a favore di cittadini con i redditi più bassi e una stretta sul bonus barriere architettoniche del 75% dal quale saranno esclusi gli infissi.
Lato Superbonus, il Governo è rimasto fermo nel non concedere alcuna proroga al 110%, con la conseguenza che dal 2024 si potrà accedere alle agevolazioni nella misura del 70% sia in caso di ultimazione di interventi già in fase avanzata, sia quelle relative a interventi nuovi.
In sostanza viene previsto che se non si riescono a completare i lavori del Superbonus, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023.
Dunque, la detrazione spettante per gli interventi Superbonus 110% o 90% per la quale si è optato per la cessione o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, sulla base di SAL effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sarà oggetto di recupero se i medesimi interventi non verranno ultimati anche qualora, con riferimento agli obiettivi di efficienza energetica, non si sia verificato il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche richiesto dal comma 3 dell’art. 119 del DL 34/2020.
Sempre nel nuovo decreto-legge governativo -. si legge nel comunicato stampa del 28 dicembre 2023 - è stata inserita una disposizione per tutelare i cittadini con i redditi più bassi e consentire la conclusione dei cantieri Superbonus 110%.
In particolare, i percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, qualora abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, potranno fruire di uno specifico contributo in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.
Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Esclusa, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (che sarà il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.
Altra norma inserita nel provvedimento di prossima pubblicazione contempla una stretta per la fruizione del bonus barriere architettoniche del 75%, dopo che l’Amministrazione finanziaria ha rilevato l’uso improprio della misura.
Infatti si è fruito dell’agevolazione, a favore delle persone con disabilità, per abbattere le barriere architettoniche per sostituire gli infissi.
Pertanto, si limita il bonus in questione precisando che gli interventi ammessi all’agevolazione saranno scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Rimangono fuori gli infissi.
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