Con una serie di emendamenti e sub emendamenti al testo della Manovra di bilancio 2022, che sono stati approvati tra lunedì notte e martedì all'alba in Commissione bilancio del Senato, sono stati apportati parecchi ritocchi alla normativa relativa al Superbonus al 110% e a quella degli altri bonus edilizi.
Via libera all’emendamento alla Manovra sul Superbonus 110%: si tratta del testo riformulato rispetto a quello di ottobre scorso, che è stato presentato in nottata in commissione Bilancio per l’esame finale.
Per prima cosa, con la riscrittura del correttivo è stato tolto il vincolo del tetto Isee per le unità unifamiliari. L’agevolazione è stata, così, prorogata di un anno per le villette senza troppi vincoli ed è stato esteso il Superbonus anche agli interventi su impianti di teleriscaldamento.
Nello specifico, gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici sulle unità unifamiliari potranno accedere alla detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2022 purché abbiano raggiunto almeno il 30% dei lavori entro il prossimo 30 giugno.
Vengono eliminati i due vincoli:
sia quello del tetto Isee a 25mila euro per le persone fisiche che realizzano gli interventi agevolati;
sia quello dell’abitazione principale sul quale realizzare la riqualificazione o la messa in sicurezza della villetta.
Inoltre, viene cancellato anche l’obbligo della Certificazione di inizio lavoro asseverata (Cila).
Altro accordo dell’ultimo minuto tra Governo e maggioranza è quello che ha visto l’estensione del 110% alle abitazioni collegate al teleriscaldamento, finora escluso per una questione di carattere burocratico connessa al valore del fattore di conversione di energia primaria. E’ stata approvata la norma che definisce univocamente le condizioni per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, stabilendo che il fattore di conversione di energia primaria da prendere in considerazione è quello del 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della Legge n. 77/2020).
Un’altra novità approvata in Senato rispetto al testo di ottobre è quella che vede il riallineamento tra le proroghe del Superbonus e le altre agevolazioni edilizie trainate dalla maxidetrazione del 110%, come per esempio l’incentivo per il fotovoltaico e per l’installazione delle colonnine di ricarica.
In particolare, la proroga del Superbonus per i condomini fino al 2023 al 110%, poi ridotto al 70% nel 2024 e fissato al 65% dal 2025 si allinea anche ai cosiddetti lavori trainati come ad esempio quelli per la sostituzione degli infissi.
Queste novità interessano anche gli Enti del Terzo settore, che infatti potranno accedere al Superbonus con lo stesso sfasamento temporale applicato ai condomini e agli immobili degli Iacp.
Nulla di fatto, invece, per la proroga di sei mesi della detrazione al 90% del cosiddetto Bonus facciate.
Sugli interventi di ripulitura delle facciate degli immobili il Governo ha messo un freno portando la detrazione spendibile dal 90% al 60%.
Per i lavori che mirano al superamento delle barriere architettoniche la detrazione è salita al 75%, a meno che li si riesca ad inserire direttamente tra quelli «trainati» nell’ambito del Superbonus del 110%.
È stata prevista una detrazione da scontare in 5 anni per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per abbattere le barriere architettoniche, con tetto a 50mila euro per le villette, 40mila ad appartamento per i piccoli condomini e 30mila per le abitazioni nei palazzi oltre le 8 unità.
Il bonus serve per installare ascensori o montacarichi e sarà esteso anche a "interventi di automazione degli impianti degli edifici", comprese le spese di smaltimento dei vecchi impianti.
E’ stato ristretto il perimetro dei lavori “ordinari” che richiedono il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese.
In particolare, è previsto che si potrà fare a meno dell’asseverazione e del visto per cedere (o per usare tramite sconto in fattura) le detrazioni ordinarie diverse dal bonus facciate quando:
i lavori sono inquadrati come attività edilizia libera;
l’importo complessivo degli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, non supera i 10mila euro.
Il limite dei 10mila euro è stato fissato per evitare che il costo delle attestazioni sia eccessivo rispetto ai lavori di piccole dimensioni.
Al contrario, invece, l’asseverazione e il visto restano necessari per la cessione e lo sconto in fattura del bonus facciate, a prescindere da quello che è il costo dell’intervento e l’inquadramento edilizio dei lavori.
Inoltre, un emendamento fa rientrare tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per le asseverazioni e per l’apposizione del nuovo visto di conformità.
Il correttivo afferma espressamente che le spese per le asseverazioni, le attestazioni e il visto di conformità sono agevolate con la stessa percentuale di detrazione dei lavori cui si riferiscono (ad esempio, il 65% per un intervento di sostituzione della caldaia a condensazione agevolato dall’ecobonus).
Inoltre, è stato chiarito, con altro emendamento, che in tutti i casi in cui l’asseverazione di congruità della spesa resta necessaria, sarà comunque possibile utilizzare i prezzari della casa editrice Dei, inizialmente esclusi.
Da segnalare, infine, tra le altre novità che sono rientrate nell’emendamento al Superbonus al 110% riformulato, che la detrazione del 50% per “la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune” entra nella lista dei bonus edilizi che possono essere ceduti o utilizzati mediante sconto in fattura.
Dunque, dal 2022 le possibilità di “monetizzazione” del bonus previste dal decreto Rilancio saranno applicabili anche alla detrazione disciplinata dalla lettera d) dell’articolo 16-bis del Tuir.
Infine, per quanto riguarda il bonus mobili, raddoppia da 5mila a 10mila euro il tetto di spesa ammissibile. Il bonus, riconosciuto per l’acquisto di arredi e di elettrodomestici legato a lavori di ristrutturazione dell’immobile, raddoppia solo per il 2022, mentre nei due anni successivi tornerà a un tetto di spesa di 5mila euro.
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