Il decreto Aiuti quater (DL n. 176/2022) ha previsto l’istituzione di un fondo indigenti per finanziare il taglio del Superbonus dal 100% al 90%.
L’obiettivo è sostenere i contribuenti non in grado di pagare di tasca propria il 10% del taglio che, con il nuovo assetto dell’agevolazione, sarebbe rimasto a loro carico.
Per un approfondimento si rinvia al post: “Contributo per spese per interventi edilizi al 90%: domanda in scadenza”.
Si ricorda che è stato proprio l’articolo, comma 3, del Decreto legge n. 176/2022 ha autorizzato, per l’anno in corso, la spesa di 20 milioni di euro finalizzata alla corresponsione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un contributo a fondo perduto – escluso dalla formazione della base imponibile Irpef – a favore delle persone fisiche con un reddito non superiore a 15mila euro (articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, Dl n. 34/2020), affinché potessero accedere al Superbonus sugli edifici unifamiliari.
Con decreto del Mef del 31 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
Successivamente, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che con il provvedimento n. 332648 del 22 settembre 2023, ha fornito le indicazioni operative per inoltrare la domanda; ha approvato il modello da utilizzare per la richiesta ed ha aperto la finestra temporale.
Nello specifico, il provvedimento dispone che:
Il fondo istituito dall’Aiuti quater aveva una dotazione iniziale di risorse pari a 20 milioni di euro.
Il timore era che tali fondi non sarebbero stati sufficienti per coprire tutte le richieste di contributo da parte dei soggetti interessati, con il pericolo che l’entità dei Cfp erogati sarebbe stata esigua.
Si stimava che le risorse sarebbero state sufficienti per coprire poco più di 2mila domande.
Nell’arco temporale in cui, invece, il fondo ha operato e le domande di contributi sono state presentate, si è venuta a mostrare una situazione diversa.
Il citato provvedimento direttoriale del 22 settembre 2023, infatti, aveva disposto che la stessa Amministrazione finanziaria, alla chiusura della finestra temporale, esaminate le istanze validamente presentate, avrebbe ripartito le risorse finanziarie messe a disposizione, sulla base degli importi dei contributi richiesti.
Dopo la scadenza del 31 ottobre scorso, l’Agenzia ha provveduto a fare le dovute verifiche e ha accertato che le risorse disponibili per finanziare la misura sono state sufficienti a coprire interamente tutte le istanze di ristoro presentate.
Alla luce di ciò, è stato emanato il nuovo provvedimento n. 411179 del 24 novembre 2023, con il quale è stata determinata la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto riconosciuto dal decreto Aiuti quater.
Nel documento di prassi si legge che tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è inferiore alle risorse finanziarie stanziate stabilite dall’articolo 9, comma 3, del decreto legge 18 novembre 2022, n.176, la suddetta percentuale è pari al 100%.
Pertanto, il Cfp è erogato a ciascun richiedente in misura piena.
Infatti, visto che i 20 milioni di euro sono stati sufficienti e, anzi, non sono stati neppure esauriti, l’Agenzia ha stabilito che l’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.
NOTA BENE: Chi ha fatto domanda avrà diritto a tutto l’importo richiesto.
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