Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, intervenendo ieri in audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, ha annunciato l’arrivo dei due decreti attuativi relativi al Superbonus del 110%, previsti dal Decreto Rilancio.
Puntuale, in serata, la notizia del varo dei due provvedimenti, che sono giunti in anticipo rispetto agli interventi attesi dall’Agenzia delle Entrate su visti di conformità e cessione del credito d’imposta o sconto in fattura.
In particolare, con i due provvedimenti ministeriali sono stati definiti i requisiti tecnici e disciplinate le asseverazioni dei lavori, indispensabili per beneficiare delle detrazioni.
Il decreto sui requisiti tecnici fissa i massimali di costo e i controlli a campione.
Nello specifico, nel provvedimento vengono definiti i tetti di costo degli interventi, che verranno utilizzati per definire la “congruità” dell'intervento rispetto alla spesa.
Sarà possibile utilizzare i “prezzari” predisposti da Regioni e province autonome o quello edito dal Dei - Tipografia del Genio Civile. Tuttavia, vista la varietà degli interventi possibili, non sempre si potrà far riferimento ai prezzari regionali oppure ai prezzari commerciali e, allora, il tecnico abilitato sarà tenuto a stilare un elenco dei costi in modo analitico.
Per il superbonus al 110%, così come pure per il sismabonus, l'articolo 119 del Dl n. 34/2020 prevede per i professionisti incaricati l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Il decreto, infatti, stabilisce che, fermi restando i limiti generali fissati dalle norme agevolative, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile per gli interventi volti all’ecobonus è calcolato sulla base di massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Il tecnico asseveratore deve verificare che i costi per tipologia di intervento siano inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con il Ministero.
I suddetti criteri portano a determinare un costo massimo dell’intervento inferiore al massimale di spesa previsto dal Dl 34/2020, di conseguenza le spese sostenute dal contribuente, per essere agevolabili, devono rispettare il parametro più basso, altrimenti per il tecnico o il fornitore/installatore sarà impossibile asseverare l’intervento.
Per semplificare la fruizione del bonus, inoltre, vengono elencati, negli allegati, tutti i lavori agevolabili, con definizione e percentuale di detrazione.
Allo stesso tempo, vengono riportate le definizioni indispensabili per avere un’idea chiara di cosa si intenda per “parte comune” dell’edificio, anche non condominiale, oppure “edificio unifamiliare” e “autonoma funzionalità”, così da rendere chiaro quali sono le unità che ricadono in quelle fattispecie e potranno eseguire i lavori “trainanti” in autonomia.
Il secondo decreto MiSE si occupa, invece, dell’asseverazione redatta dal tecnico abilitato necessaria ai fini della fruizione della detrazione del 110%.
Nel provvedimento viene delineata la modalità di trasmissione del relativo modulo di asseverazione, da inviare agli organi competenti, tra cui Enea.
Il decreto asseverazioni sancisce che il “tecnico abilitato” appartenga ad un Ordine o ad un Collegio, essendo esplicita la richiesta di apposizione del timbro professionale, che attesti che il tecnico possieda il requisito di legge dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione. Pertanto, sembrerebbero esclusi da tale incarico i certificatori energetici, che non sono iscritti ad una delle categorie ordinistiche.
L’asseverazione deve riportare la dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista.
Al decreto asseverazioni sono allegati due format:
Le asseverazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica e, a tal fine, sarà istituito un apposito portale online tramite cui effettuare il caricamento e l’invio dei documenti.
Il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.
La stampa del modello compilato in ogni parte, deve essere digitalizzata e trasmessa ad Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori, qualora le asseverazioni facciano riferimento a lavori conclusi. Ad Enea è attributi il compito di effettuare il controllo automatico su almeno il 5% delle asseverazioni trasmesse, per verificare la completezza della documentazione fornita.
In caso di irregolarità per aver redatto asseverazioni infedeli, le sanzioni vengono irrogate dal MiSE.
Nella “Gazzetta Ufficiale” n. 189 del 29 luglio 2020, Supplemento ordinario, è stato ripubblicato il testo del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, coordinato con la legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il testo ripubblicato è corredato delle relative note.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo riportato.
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