Ammesse alla detrazione del 110% le spese sostenute dal condominio per l’installazione di una piattaforma elevatrice per agevolare le persone con ridotta capacità motoria: la fruizione è allargata a tutti i condomini, non solo a quelli con età superiore a 65 anni.
Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 455 del 5 luglio 2021 attivata da un’istanza con cui si fa presente che, nell’ambito di lavori da effettuare in un condominio e riguardanti la messa in opera di un cappotto termico, alcuni condomini hanno intenzione di installare un impianto di elevazione per il superamento delle barriere architettoniche.
Viene chiesto se la realizzazione dell’elevatore può fruire della detrazione fiscale del 110%, almeno per i soggetti con età sopra i 65 anni.
Dopo la consueta indicazione delle norme riguardanti il caso presentato, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la legge di Bilancio 2021, per agevolare persone di età superiore a sessantacinque anni, ingloba tra gli interventi "trainati" quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, o comunque qualsiasi strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
Tali interventi, però, devono presentare le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore).
Una precisazione fornita in sede di interrogazione in Commissione Finanze il 29 aprile 2021 ha affermato che, ai fini dell’applicazione del beneficio, non rileva la presenza nell’edificio su cui insistono le opere di persone di età superiore a 65 anni. Infatti, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, spetta per le spese sostenute per gli interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi.
Ciò deve ritenersi valido anche in caso di Superbonus, visto il richiamo del DL n. 34/2020 agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.
È però necessario che gli interventi destinati al superamento delle barriere architettoniche (interventi "trainati") siano eseguiti congiuntamente agli interventi "trainanti" di risparmio energetico. In sostanza, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".
Al momento, si precisa, il limite massimo di spesa per il Superbonus è pari ad euro 96.000.
Pertanto, le spese sostenute dal condominio per l’installazione di una piattaforma elevatrice in favore di soggetti con ridotta capacità motoria rientrano nell’ambito del Superbonus e ne possono fruire tutti i condomini e non solo quelli di età superiore ai 65 anni, in base ai millesimi di proprietà o altri criteri di cui agli articoli 1123 e seguenti del Codice civile.
In ultimo, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, i contribuenti potranno scegliere la cessione del credito sia per l’installazione del cappotto che della piattaforma elevatrice.
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