Dal Consiglio dei ministri tenutosi il 16 settembre scorso è uscito il nuovo DL, n. 127 del 21 settembre, firmato dal Presidente Mattarella e pubblicato nella GU n. 226/2021.
In esso è disposto l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.
L’obbligo, si legge nella norma, è previsto per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, Dlgs n. 165/2001, per quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, per quello delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Consob e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale. L’obbligo si estende a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le suddette amministrazioni.
L’articolo 3 del provvedimento similmente prevede, per lo stesso periodo, per chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato l’obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui si svolge detta attività, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
A controllare il possesso del Green pass è il datore di lavoro, chiamato a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche.
Novità, rispetto alla bozza presentata, sono stabilite nel caso in cui i soggetti non si adeguino.
Sia per il pubblico che per il privato, il personale sfornito di Green pass viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
L’assenza ingiustificata comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Una norma a parte riguarda le imprese con meno di quindici dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato e sostituirlo, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Le farmacie, sino al 31 dicembre 2021, garantiscono la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati. Il testo del DL n. 127/2021 dispone che ciò deve essere assicurato anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni.
Tenuto conto dell’andamento dell’epidemia e dell’estensione dell’obbligo di certificazione verde, il Cts potrà, entro il 30 settembre prossimo, esprimere il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi dove si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. Vi sono, pertanto, possibilità di arrivare ad una capienza dell’80% e successivamente del 100%.
L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 ricade anche sui magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, sulle componenti delle commissioni tributarie.
Esclusi, invece: gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.
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