Sulle sanzioni disciplinari del professionista decide il giudice ordinario

Pubblicato il 22 febbraio 2013 Il caso di un dottore commercialista arrestato per bancarotta fraudolenta di una società fallita nel 2002, è stato affrontato per la prima volta in sede di legittimità, dove è stato deciso che le deliberazioni in materia disciplinare assunte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti non sono impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione, essendo la giurisdizione corretta quella del giudice ordinario.

La Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 4370 del 21 febbraio 2013, confermando la sospensione del professionista per ben due anni, ha infatti sostenuto che: “le deliberazioni rese in materia disciplinare dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - pur non avendo l'art. 32 del dlgs 28 giugno 2005, n. 139, testualmente riprodotto il precedente assetto di generalizzata impugnativa dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, indicato dal previgente art. 28 del dpr 27 ottobre 1953, n. 1067 - possono essere impugnate dinnanzi al tribunale, trattandosi di materia che coinvolge situazioni di diritto soggettivo perfetto, sottratte a discrezionalità amministrativa, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario e, segnatamente, del tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione”.

Per i Supremi giudici, dunque, anche dopo la riforma delle professioni risalente al 2005, ricorsi del genere sono impugnabili di fronte al Tribunale, dal momento che le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine che hanno ad oggetto provvedimenti disciplinari per gli illeciti commessi dal professionista vertono in materia di diritto soggettivo potestativo, anche se di natura pubblicistica.
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