Se il reddito effettivo diverge da quello dichiarato nel periodo di imposta in cui si è optato per la pianificazione fiscale concordata, allora cessano gli effetti dell’accordo, con la conseguenza per gli Uffici di riprendere gli ordinari poteri di accertamento. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, , in caso di divergenza dei redditi, dovrebbe inibire gli accertamenti induttivi e consentire solo quelli di tipo analitico.
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