Sulla concreta possibilità di ottenere copia delle intercettazioni la parola alle Sezioni unite

Pubblicato il 16 febbraio 2010
La Seconda sezione penale della Cassazione, con ordinanza n. 5968 depositata il 15 febbraio 2010, ha chiesto alle Sezioni unite di pronunciarsi, in materia di intercettazioni, sulla validità o meno delle misure cautelari adottate senza che il difensore abbia avuto copia delle registrazioni che le abbiano determinate.

A fronte della pronuncia 336/2008 della Consulta, che aveva riconosciuto il pieno diritto del difensore ad ottenere copia delle trascrizioni delle intercettazioni, nella pratica, non sono state ancora fornite indicazioni di attuazione in merito; ne deriva che, attualmente, spesso capiti che il difensore, nei dieci giorni di tempo entro i quali deve essere fissata l'udienza di convalida della misura cautelare, venga rimbalzato da un ufficio giudiziario ad un altro senza riuscire ad ottenere alcunchè. In particolare, le Sezioni unite dovranno chiarire se sia possibile o meno dilatare, oltre i dieci giorni, il termine in cui fissare l'udienza del riesame per consentire ai difensori di disporre delle registrazioni.
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