Sul reddito recuperato a tassazione niente deduzione IRAP
Pubblicato il 26 ottobre 2012
Con la sentenza n.
18244 del 25 ottobre 2012, la Corte di cassazione, Sezione tributaria, ha respinto il ricorso presentato da una contribuente avverso un avviso di accertamento che le era stato notificato per mancata tenuta di libri contabili, recupero di costi a tassazione nonché infedele dichiarazione ai fini IRPEF e IRAP.
La donna si era opposta all’accertamento induttivo del reddito operato nei suoi confronti sostenendo che tale tipo di metodo non potesse, di fatto, essere applicato poiché non supportato da elementi ulteriori forniti dal Fisco.
Diversa, sul punto, la posizione dei giudici di merito, prima, e della Cassazione, poi, secondo i quali l’atto di rettifica
“è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo”.
Nel testo della sentenza, è stato esplicato un altro importante principio in materia di IRAP e di sua deduzione: come nel caso dell’ILOR, la deducibilità dell’IRAP
“è condizionata all'onere della specifica richiesta formulata nella dichiarazione annuale”. Ne consegue che questo tipo di imposta “
non può essere dedotta dal reddito recuperato a tassazione, essendo la sua indeducibilità proprio conseguenza della omessa richiesta”.