Sui costi black list una sanatoria a metà

Pubblicato il 20 ottobre 2008

Il Tuir, nell’articolo 110, commi 10 e 11, a seguito degli aggiornamenti introdotti dai commi da 301 a 303, articolo 1, della legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) sancisce oggi l’irrilevanza fiscale della transazioni commerciali con i Paesi a fiscalità privilegiata, introducendo però una deroga al principio quando considera rilevanti fiscalmente le poste per le quali il contribuente italiano è in grado di dimostrare, alternativamente, lo svolgimento prevalente, da parte dell’impresa estera, di attività commerciale effettiva e la rispondenza delle operazioni attuate ad un effettivo interesse economico. Il contribuente che intrattiene relazioni commerciali con quei Paesi deve, tuttavia, indicare in ogni caso, separatamente, l’ammontare dei costi da black list nel quadro delle riprese fiscali dell’Unico.

Fornendo una chiave di lettura molto singolare alle dette correzioni normative, una decisione della Ctr Torino (la n. 15/14/08) sostiene che dalla mancata indicazione separata dei costi per le operazioni intrattenute con imprese residenti in quei territori, prima del 2007, derivi, se non sanata, il disconoscimento dei costi stessi.

Ora, se l’intervento della Finanziaria 2007 ha stemperato - eliminando l’indeducibilità dei costi black list - la sproporzione fra l’oggettivo ostacolo all’attività di accertamento (quando il contribuente non indichi separatamente quei costi, non consentendo il suo comportamento un adeguato controllo su operazioni potenzialmente sospette) e la sanzione, impropria, del 100%, irrogata per tale omissione (l’eventuale omissione – rimanendo l’obbligo di indicare separatamente il volume delle transazioni - è oggi punita con una sanzione pari al 10% del totale dei costi), restava pendente la situazione di quanti, sino al 31 dicembre 2006, avessero omesso l’indicazione in Unico. I giudici piemontesi, con un ragionamento opinabile, hanno applicato al contribuente la vecchia sanzione (impropria) del 100% dei costi, stabilendo che la norma introdotta dalla Finanziaria 2007 non copre il pregresso. La sanatoria non vale perciò che a metà.

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