La Corte di cassazione ha annullato una sentenza di patteggiamento per traffico di stupefacenti, dopo aver rilevato d’ufficio l’illegalità della pena concretamente applicata all’imputato, per effetto della recente decisione della Corte costituzionale n. 40/2019.
In questa, si rammenta, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 73, comma 1, del DPR n. 309/1990, (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), nella parte in cui prevede, per i reati non lievi in materia di stupefacenti, la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni, anziché di sei anni.
Gli Ermellini, con sentenza n. 16790 del 17 aprile 2019, hanno spiegato come, a norma dell'art. 136 della Costituzione, la norma censurata cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta ufficiale, pubblicazione che, in questo caso, è avvenuta in data 13 marzo 2019.
Orbene, nella vicenda in esame, il giudice di merito aveva ratificato l'accordo delle parti sulla base della disciplina sanzionatoria precedente, in quanto la sentenza di patteggiamento era stata pronunciata in data 17 luglio 2018, mentre il reato era stato commesso nel gennaio dello stesso anno.
Per la Cassazione, l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice, in epoca antecedente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 73 comma 1 citato, era illegittimo, in quanto faceva riferimento ad un minimo edittale di otto anni, ora indicato in sei anni di reclusione, proprio per effetto della pronuncia della Corte costituzionale.
Un accordo che – conclude la Corte – “comporta l’applicazione di una pena illegale, di talché va annullata senza rinvio la relativa sentenza di patteggiamento”.
In definitiva, la sentenza è stata annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale.
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