Studi di settore non applicabili al contribuente affetto da patologia certificata

Pubblicato il 13 ottobre 2012 Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 17534 del 12 ottobre 2012 - i parametri previsti dagli studi di settore, non costituendo fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l’entità del suo reddito, ma rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e delle relative dichiarazioni, rilevano valori che quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo ma, “ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare l’accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell’accertamento”.

Nel caso esaminato dai giudici di Cassazione, è stato accolto il ricorso presentato da una contribuente a cui il Fisco aveva notificato un accertamento fiscale fondato sugli studi di settore senza che fosse stata tenuta in alcuna considerazione l’allegazione dalla stessa fornita di un certificato da cui emergevano le proprie precarie condizioni fisiche.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via i calcoli per l’acconto sull’imposta sulle rivalutazioni del TFR

28/11/2024

Flussi di ingresso 2025: ancora pochi giorni per la precompilazione delle domande

28/11/2024

Rivalutazione del TFR: come si calcola l’imposta sostitutiva

28/11/2024

Riforma dell'imposta sulle successioni: principali novità

28/11/2024

Licenziamento per simulazione di malattia: non occorre la querela di falso

28/11/2024

Crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere in 6 rate. Codici tributo

28/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy