Oggetto dell’attesa circolare n. 14/E del 6 luglio 2018 sono i chiarimenti relativi agli studi di settore e ai parametri 2018, che fanno riferimento al periodo d’imposta 2017.
L’Agenzia delle Entrate, con il nuovo documento di prassi, mette in evidenza le novità relative agli studi di settore che devono essere presentati con il modello Redditi 2018, tenendo a mente che il periodo d’imposta 2017 è l’ultima annualità alla quale potranno essere applicati gli studi stessi.
Secondo le prime reazioni, le istruzioni per la corretta applicazione degli studi di settore e parametri 2018 sono arrivate fuori tempo massimo, visto che la circolare è stata diffusa dopo la scadenza del primo termine per il versamento delle imposte.
Nella premessa della circolare n. 14/E/2018, si ricorda che il Dl n. 50 del 24 aprile 2017 ha previsto l’introduzione, dal periodo d’imposta 2017, dei primi Indici sintetici di affidabilità fiscale che avrebbero dovuto gradualmente sostituire gli studi di settore. Tuttavia, la Legge di bilancio 2018 ne ha disposto la proroga di un anno, differendo l’applicazione degli ISA a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Pertanto, per il 2017 va preliminarmente osservato che tutti i 193 studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2016 sono stati aggiornati, per consentirne una corretta applicazione anche al periodo d’imposta 2017.
Obiettivo dell’Agenzia è quello di evidenziare le novità principali riguardanti gli studi di settore che devono essere presentati con il modello Redditi 2018, relativo al periodo d’imposta 2017.
Nella circolare n. 14/E, dunque, si analizza:
l’aggiornamento delle analisi territoriali, approvate con Dm 23 marzo 2018, a seguito dell’istituzione di nuovi Comuni e Province;
gli interventi correttivi da applicare nei confronti delle imprese minori in contabilità semplificata;
le novità dei modelli di dichiarazione;
i “correttivi” congiunturali;
il regime premiale;
le comunicazioni di anomalie relative al triennio d’imposta 2014-2016;
le modifiche ai parametri contabili, approvate con Dm 24 maggio 2018.
Tra le principali novità che caratterizzano l'applicazione degli studi di settore al periodo d'imposta 2017, si analizzano i cosiddetti “correttivi cassa”.
La circolare ricorda che l’intervento di natura correttiva alle variabili del software Gerico si è reso necessario per tenere conto delle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap introdotte dall'articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017).
A tal fine, il decreto 23 marzo 2018 ha previsto interventi correttivi agli studi di settore da applicare nei confronti delle imprese minori in contabilità semplificata che determinano il reddito secondo quanto previsto dall’articolo 66 del TUIR.
Infatti, l’intervento correttivo suddetto è stato pensato proprio per consentire la corretta applicazione degli studi di settore ai contribuenti minori in regime di contabilità semplificata, evitando distorsioni nella stima. E, a tal fine, è stata elaborata una metodologia, in relazione al solo periodo d’imposta 2017, che prevede degli interventi correttivi, nonché la partecipazione alle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino.
La corretta applicazione degli studi di settore nei confronti dei suddetti soggetti non risponde solo all’esigenza di operare una stima precisa dei ricavi ai fini dell’attività di controllo, ma anche a quella, altrettanto importante, di valutare in maniera corretta le imprese con riferimento all’assegnazione dei benefici premiali previsti dall’articolo 10 del Dl n. 201/2011, applicabili ai soggetti congrui e coerenti agli studi di settore.
Pertanto, per i contribuenti esercenti attività d’impresa in regime di contabilità semplificata, ai risultati derivanti dall’applicazione degli studi sono applicati i seguenti correttivi:
strutturale di “cassa”;
di “cassa” relativo alle vendite verso soggetti Iva (comprese quelle con applicazione del reverse charge e quelle nei confronti delle pubbliche amministrazioni);
di “cassa” relativo alle vendite nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 17-ter del Dpr 600/1973;
settoriali di “cassa”;
territoriali di “cassa”.
L’Agenzia ricorda che ciascuno dei correttivi può comportare una variazione dei ricavi stimati dallo studio di settore. Tale variazione si applica sia al ricavo puntuale che al ricavo minimo e che l’elaborazione dei correttivi è stata effettuata per tutti i 177 studi di settore relativi alle attività di impresa in vigore per il periodo d’imposta 2017.
Per quanto riguarda la revisione congiunturale speciale degli studi di settore (correttivi “crisi”), approvata con il Dm 23 aprile 2018, nella circolare è stato previsto un semplice rimando alla prassi già diramata, dal momento che tali correttivi presentano una struttura simile a quella adottata per i periodi di imposta precedenti.
Dunque, risultano sostanzialmente confermati i criteri per l’accesso al regime premiale da parte dei contribuenti che dichiarano correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Come già accaduto per i tre precedenti periodi di imposta, la struttura adottata per la modulistica degli studi di settore afferente il 2017 prevede istruzioni comuni, richiamabili per la maggior parte degli studi di settore, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa), G (dati contabili lavoro autonomo), T (congiuntura economica) e X (altre informazioni rilevanti).
Le novità inserite nella modulistica relativa sia agli studi di settore che ai parametri, sono state apportate al fine di aggiornare i modelli e le istruzioni alla nuova annualità e recepire gli interventi correttivi approvati con i Dm 23 marzo e 24 maggio 2018, applicabili, per il periodo di imposta 2017, alle imprese minori in contabilità semplificata.
Per poter applicare i correttivi cassa previsti dal suddetto Dm 23 marzo 2018, i modelli e le istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai contribuenti esercenti attività d’impresa sono stati integrati con la nuova sezione “Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata”, composta dai righi da F41 a F44.
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