Tutto pronto per lo stralcio parziale o integrale dei debiti fino a mille euro da parte degli enti creditori, alla luce delle novità introdotte dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe.
Con comunicato stampa pubblicato sul sito dell’Agenzia Entrate-riscossione, si apprende che dal giorno 6 marzo 2023 sono pronte le istruzioni, insieme ai moduli aggiornati con le ultime modifiche normative.
Si tratta del modulo per lo “stralcio integrale”, da utilizzare per comunicare entro il 31 marzo 2023, la decisione di aderire all'annullamento “integrale” dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015, e di quello per la non applicazione dello stralcio parziale.
I soggetti interessati sono gli enti creditori, diversi:
La Legge n. 197/2022 (all’articolo 1, commi 222 e seguenti) ha previsto l’annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:
• interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
• sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).
Tale stralcio di tipo “parziale” non riguarda, invece, le somme dovute a titolo di:
• capitale;
• rimborso spese per procedure esecutive;
• diritti di notifica.
Per le sanzioni amministrative, comprese le violazioni del Codice della strada, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi; restano dovuti le somme a titolo di capitale, le spese di notifica della cartella ed eventuali spese per procedure esecutive.
NOTA BENE: In base alle previsioni della Manovra finanziaria 2023, i suddetti soggetti avevano la facoltà di non applicare lo stralcio parziale, adottando entro il 31 gennaio scorso, un apposito provvedimento da trasmettere, entro la stessa data, all’Agente della riscossione. In tal modo, il credito residuo restava intatto.
La legge di conversione del “Milleproroghe”, modificando la disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2023, ha disposto la proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possono deliberare la non applicazione dello stralcio “parziale” dei carichi di importo residuo (alla data del 1° gennaio 2023) fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
NOTA BENE: Viene, dunque, prorogata la facoltà di disapplicare lo stralcio parziale e, allo stesso tempo, offerta un’altra possibilità, sempre con scadenza il 31 marzo.
ATTENZIONE: La Legge n. 14/2023, di conversione del DL n. 198/2022, infatti, consente agli stessi enti di deliberare anche l'annullamento dell'intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto previsto dalla legge di bilancio 2023.
Si riconosce, infatti, la possibilità per gli stessi enti di deliberare, sempre entro il 31 marzo 2023, l'applicazione dello stralcio “integrale” ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
In tal modo, viene effettuata una piena equiparazione con le amministrazioni statali, le agenzie fiscali e gli enti pubblici previdenziali, ai quali era già riconosciuto di optare per l'annullamento di tutto l'importo residuo del carico.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha così predisposto dei modelli appositi per le due suddette opzioni: non applicazione “stralcio parziale” e “stralcio integrale”.
Tali moduli, dopo essere stati compilati, devono essere trasmessi via pec ad AdER, con allegato il provvedimento adottato, entro la medesima data del 31 marzo 2023.
NOTA BENE: Per rispettare i nuovi termini, il decreto Milleproroghe rinvia dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei debiti oggetto di stralcio.
Da ultimo ricorda il comunicato di AdER che “le Comunicazioni possono essere effettuate esclusivamente dagli enti creditori di cui all’art. 1 comma 227 della Legge n. 197/2022 che hanno affidato i loro crediti all’Agente della riscossione. Eventuali comunicazioni inviate alle caselle PEC sopra indicate da soggetti diversi da tali enti non saranno prese in carico”.
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