La definizione dei carichi di importo ridotto (Stralcio) affidati all’agente della Riscossione – previsto dall’art. 4 del DL n. 41/2021 (Decreto Sostegni) – è l’oggetto della circolare n. 11 del 22 settembre 2021 firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate ed emanata d’intesa con Agenzia entrate-Riscossione.
In materia è intervenuto il decreto Mef del 14 luglio 2021, riguardante i termini e le modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro.
La disposizione normativa stabilisce l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Come viene conteggiato il limite di 5.000 euro? Non si fa riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma vengono visti gli importi dei singoli carichi contenuti nella stessa. Pertanto, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l’importo di ciascuno: quelli sotto a 5.000 saranno annullati mentre quelli superiori no.
Inoltre, lo Stralcio avrà effetto anche sui debiti relativi alla rottamazione-ter (DL n. 119/2018), al saldo e stralcio (legge di Bilancio 2019) e alla riapertura dei termini (DL n. 34/2019).
Invece, non si applicherà:
Attenzione: la definizione riguarderà anche carichi che in origine erano di importo superiore a 5.000 euro, ma che a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale sono scesi al di sotto della soglia prevista.
Fino al 31 ottobre 2021, per i debiti rientranti nello Stralcio, sono sospesi le attività di riscossione e i relativi termini di prescrizione.
Vengono definiti i destinatari dei debiti oggetto di Stralcio in persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche con un reddito mponibile fino a 30mila euro nell’anno o nel periodo di imposta 2019.
Persone fisiche - Ai fini della verifica del limite reddituale, al reddito imponibile Irpef vanno sommati i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del citato regime forfetario. Non si calcola, invece, l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’ACE.
Saranno considerate le Certificazioni uniche 2020 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate al 14 luglio 2021; scartate quelle che non contengono quadri significativi. Se dello stesso contribuente è presente sia il 730 che Redditi PF, si tiene conto dell’ultima dichiarazione pervenuta.
Se non esiste un modello di dichiarazione valido, saranno considerate le CU.
Soggetti diversi dalle persone fisiche – Per tali soggetti il riferimento è ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali, nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.
Per coloro che fanno parte del regime del consolidato, sarà presa in considerazione solo la dichiarazione del soggetto che partecipa al consolidato (modello RSC).
L’elenco dei codici fiscali delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo rientranti nello Stralcio sono stati trasmessi dall’agente della Riscossione all’agenzia delle Entrate lo scorso 20 agosto; questa, entro il 30 settembre 2021, lo restituirà alla Riscossione indicando quelli riferiti a soggetti che, in base alle dichiarazioni dei redditi e alle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data del 14 luglio 2021, risultano possedere redditi imponibili maggiori a 30mila euro. Per costoro non si procederà all’annullamento.
L’annullamento dei debiti oggetto di Stralcio avverrà automaticamente in data 31 ottobre 2021. Al contribuente non verrà inviata alcuna comunicazione. Costui, però, può verificare che i debiti a suo carico sono stati annullati consultando la propria situazione debitoria secondo i modi previsti dalla Riscossione.
A causa della solidarietà passiva tra condebitori, non si procede all’annullamento se uno dei coobbligati possiede un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio.
Sarà l’agente della riscossione a trasmettere agli enti interessati la comunicazione di discarico a seguito dell’annullamento.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".