Stp. Requisiti dei soci professionisti e regolarizzazione

Pubblicato il 30 novembre 2018

Con due Pronto Ordini il Cndcec tratta dei requisiti delle Stp (società tra professionisti).

Soggetto iscritto nell’elenco speciale

Con il P.O. n. 55 del 19 novembre 2018 viene chiesto di specificare se un iscritto alla Sezione speciale – ossia colui che non può esercitare la professione perché incompatibile - può far parte di una Stp.

Con riferimento alle Stp, si ricorda che si tratta di società avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per cui è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.

A norma dell’art. 34, comma 8, DLgs. 139/2005, l’iscritto nell’elenco speciale non può esercitare, neanche occasionalmente, la professione; pertanto si afferma che il soggetto iscritto nella Sezione speciale è ammesso a partecipare ad una Stp come socio di investimento ovvero socio che fornisca mere prestazioni tecniche ma non come socio professionista.

Regolarizzazione di Stp

Nel P.O. n. 180 del 19 novembre 2018 si forniscono indicazioni per regolarizzare la Stp che non possiede la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti sia per teste, sia per quote.

Nell’informativa n. 85/2018, il Cndcec ha specificato che è possibile procedere all’iscrizione nella sezione speciale dell’albo delle Stp solo se è presente, per teste e per quote societarie, la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti.

Viene chiesto quali sono i passi che devono compiersi per regolarizzare l’iscrizione di società tra professionisti che non presentano tale maggioranza.

In primo luogo, qualora sia stata fatta l’iscrizione di una società priva dei requisiti, occorre verificare se si può procedere all’annullamento d’ufficio. Se è trascorso il termine di 18 mesi, l’Ordine dovrà rilevare la mancanza dei requisiti a seguito delle verifiche periodiche effettuate, ex artt. 12, lett. e) e 34, comma 2, DLgs. 139/2005.

Accertata tale mancanza, va invitata la Stp a ristabilire nel termine perentorio di sei mesi la prevalenza dei soci professionisti; se la società non adempie, è possibile procedere alla cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo, secondo le procedure stabilite dall’art. 11 del Dm 34/2013.

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