Con il PO n. 5 del 7 marzo 2023, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili scioglie i dubbi sollevati da un Ordine territoriale circa la corretta iscrizione di una Società tra professionisti.
In particolare, l’Ordine di Macerata ricevuta la richiesta di iscrizione da parte di una STP con specifiche caratteristiche, ha domandato al Cndcec se:
Queste le risposte rese dal Cndcec nel Pronto ordini del 7 marzo 2023.
In primo luogo, viene richiamata la Legge n. 183/2011, che non disciplina l’ipotesi particolare prefigurata dall’Ordine di Macerata, ma stabilisce testualmente che “la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti”.
Alla luce di ciò, pertanto, il Cndcec ritiene che ai fini dell'iscrizione di una Stp nello speciale registro di categoria dei commercialisti, l'Ordine deve “preferibilmente” controllare anche la composizione della compagine societaria delle società fiduciarie che detengono partecipazioni della realtà socia di investimento della Stp, così “da evitare che possa essere eluso il divieto espresso nell'articolo 10, comma 6, della legge 183/2011”.
Con riferimento al secondo quesito, si chiarisce che “in assenza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell’esercizio della professione in forma individuale o associata”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".