Il Legislatore aveva istituito un contributo di solidarietà - pari allo 0,50% della retribuzione imponibile - a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato una anzianità contributiva nelle gestioni stesse pari o superiore a cinque anni.
Tale contributo decorreva dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 per cui l’INPS, con messaggio n. 772 del 20 febbraio 2018, ha ricordato che dal 1° gennaio 2018 è cessato l’obbligo di versamento del contributo di solidarietà in questione.
Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno comunque versato il contributo di solidarietà con la denuncia di gennaio 2018 potranno recuperare il relativo importo sulle denunce di competenza dei mesi di febbraio e marzo 2018, valorizzando all’interno del flusso Uniemens il codice causale già in uso “L241”, presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.
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