Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno dato risposta alla questione ad esse sottoposta concernente l'applicabilità o meno dei limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio o di pensione, previsti dall'art. 545 del Codice di procedura civile, anche in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
La questione è stata sollevata dalla Terza sezione penale, con ordinanza n. 38068/2021, dopo aver rilevato l'esistenza di un contrasto interpretativo nell'ambito della giurisprudenza della Suprema corte.
Alle SS. UU., in particolare, è stato chiesto se, e in quali eventuali termini, si applichino alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - comprese quelle dovute a titolo di licenziamento - nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 c.p.c.
La soluzione delle SU si apprende da una nota provvisoria della Cassazione, pubblicata, in attesa del deposito della decisione, sul sito istituzionale della medesima Corte, dopo l'udienza tenuta lo scorso 24 febbraio 2022:
"In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, debbono osservarsi i limiti attinenti al regime di pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. /), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - sempre che risulti attestata e certa la causale dei versamenti - attesa la riconducibilità degli stessi all'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dagli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione".
I limiti previsti per la pignorabilità di stipendi e pensioni di cui all'art. 545 c.p.c. si estendono, quindi, anche alla confisca per equivalente.
Si resta in attesa del deposito della sentenza delle Sezioni Unite.
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