Va accolta la domanda di protezione internazionale avanzata da una cittadina nigeriana, la quale dichiara di essere stata costretta ad abbandonare il suo Paese d’origine in quanto, per essersi rifiutata di sposare il fratello del proprio marito deceduto (secondo il diritto consuetudinario locale), veniva allontanata dalla sua abitazione, privata della potestà genitoriale sui figli, spogliata delle sue proprietà e perseguitata dal cognato, il quale reclamava il suo diritto di averla in sposa.
A stabilirlo, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ribaltando il verdetto della Corte d’appello. In particolare, risulta del tutto illogica la pronuncia impugnata – secondo gli Ermellini - laddove afferma che l’allontanamento della donna dal villaggio sarebbe stato frutto di una scelta volontaria, giacché le autorità tribali cui si era rivolta, le avrebbero comunque consentito di sottrarsi al rispetto delle consuetudini locali, a condizione, tuttavia, di allontanarsi dai figli e perdere tutti i suoi beni.
Invero, secondo la Cassazione, la vicenda narrata dalla donna ed incontestabilmente accertata dai giudici di merito, rientra a tutti gli effetti nella Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 (sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica) nonché nella fattispecie di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 251/2007, essendo presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, il fondato timore di una persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale, opinione professata. E nel caso di specie non vi è dubbio – si legge nella sentenza n. 28152 del 24 novembre 2017 – che l’odierna ricorrente sia stata vittima di una persecuzione personale diretta per l’appartenenza ad un gruppo sociale (ossia, in quanto donna). Da qui, il riconoscimento dello status di rifugiata.
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