Novità in materia di startup innovative arrivano con la modifica al precedente decreto MiSE 24 settembre 2014: in presenza di investimenti nel capitale di rischio attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche, gli enti possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso in contributo a fondo perduto.
A disporlo è il decreto 24 febbraio 2022 del ministero dello Sviluppo Economico (presente in G.U. n. 117 del 17 maggio 2022) riguardante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di startup innovative in Italia.
Il testo introduce l’articolo 6-bis - Investimenti nel capitale di rischio di start-up innovative – al Dm 24 settembre 2014 stabilendo la possibilità, per le startup destinatarie di agevolazioni a valere sulla misura Smart&Start Italia, di convertire una quota del finanziamento agevolato concesso in contributo a fondo perduto, se sono effettuati investimenti nel relativo capitale di rischio da parte di investitori terzi ovvero soci persone fisiche.
Si specifica che gli investitori terzi devono effettuare investimenti in equity ovvero conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, alle seguenti regole:
a) il perfezionamento deve avvenire entro 5 anni dalla data di concessione del finanziamento agevolato (è perfezionato l'investimento nel capitale di rischio con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse destinate all'investimento stesso);
b) avere un importo non inferiore a 80.000 euro;
c) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della startup;
d) essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 anni dal perfezionamento.
N.B. L’investimento deve avvenire nella forma del conferimento in denaro.
Qualora l’investimento provenga da soci persone fisiche, sono richiesti i seguenti elementi:
Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto fino a un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori terzi ovvero dai soci persone fisiche e, comunque, nella misura massima del 50% del totale delle agevolazioni concesse, tenuto conto della quota di contributo a fondo perduto, se presente. La restante quota di finanziamento agevolato è rimborsata dall’impresa beneficiaria nel rispetto della durata del finanziamento agevolato inizialmente concesso.
La quota di contributo a fondo perduto convertita va posta in apposita riserva indisponibile, la quale, per i primi 5 anni, potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale. Successivamente, la riserva diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci.
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