Controlli e procedura di registrazione
A seguito dell’emanazione del Decreto Mise del 17 febbraio 2016, le start-up innovative che hanno optato per la forma giuridica delle società a responsabilità limitata, possono ricorrere per la loro costituzione alla modalità elettronica, attraverso la piattaforma on-line appositamente predisposta, “start-up.registroimprese.it, procedura che comunque non sostituisce quella ordinaria prevista dal Codice Civile. La disposizione normativa risale al D.L. n.3 del 2015, che all’articolo 4, comma 10-bis, prevede la possibilità di costituire le società destinate alla sezione speciale delle start-up innovative (art.25, comma 2 del D.L.179/2012) in deroga a quanto previsto dagli articoli 2328 e ss del Codice Civile.
La norma afferma che per favorire l'avvio di attività imprenditoriale, e con l'obiettivo di garantire una uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative possono essere redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.), di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modifiche sono redatti secondo un modello uniforme adottato con Decreto del ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del Registro delle Imprese.
Il modello standard di atto costitutivo e di statuto di società a responsabilità limitata è stato redatto con Decreto del ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2016, ed è finalizzato alla costituzione della start-up, secondo la procedura derogatoria delle norme del Codice introdotta dal sopra citato comma 10 bis. Il procedimento introdotto è alternativo rispetto a quello ordinariamente previsto dal Codice, e pertanto si potranno comunque continuare a iscrivere nella sezione ordinaria e speciale, le start-up costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell'art. 2463 del Codice Civile, con atto pubblico. Il Decreto del 17 febbraio 2016 ha regolato esclusivamente il modello standard alternativo, rimanendo disciplinato dal Codice Civile, dalla legge 89 del 1913 e dalle altre norme di sistema, l'ordinaria costituzione tramite atto pubblico.
La scelta di soffermarsi sul tipo societario della s.r.l. è dettata da due ordini di ragioni:
Il Decreto detta inoltre (in generale) le modalità di deposito e conseguente iscrizione dell’atto costitutivo al Registro delle Imprese, e sono anche previste le regole formali a cui i depositanti e gli uffici interessati dovranno attenersi per l’espletamento delle formalità con efficacia costitutiva.
Gli oneri formali richiesti alle parti costituenti sono individuati all'articolo 1 del Decreto e sono fondati sulla necessità di individuare un raccordo tra le norme del Codice (dettate dagli articoli 2463 e ss. del Codice Civile) e la disciplina del comma 10 bis sopra citato.
Viene richiesta la sottoscrizione elettronica a norma dell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.), da parte di ciascun contraente (o da parte dell'unico sottoscrittore, nel caso di s.r.l. unipersonale) da apporre sul documento elettronico formato ai sensi degli articoli 20 e seguenti del C.A.D., senza possibilità di prevedere modalità di sottoscrizione alternative, soprattutto al fine di consentire le necessarie e corrette verifiche che gli uffici delle Camere di Commercio devono svolgere ai sensi dell’articolo 11 della direttiva del 16 settembre 2009, (2009/101/CE) e delle norme antiriciclaggio.
Operativamente l'onere formale degli atti costitutivi sottoscritti a norma dell'art. 24 del C.A.D., risulterà in particolare assolto quando riporterà l'impronta digitale di ciascun sottoscrittore. Non rispetta l'onere formale il documento nato su supporto analogico, sottoscritto autografamente dai contraenti e poi successivamente scansionato e trasmesso all'ufficio del Registro delle Imprese. E’ inoltre richiesto per il rispetto sostanziale del principio della consensualità di cui all'articolo 1325 del Codice Civile, che in caso di atto plurilaterale, tutte le sottoscrizioni debbano essere apposte entro complessivi dieci giorni.
L'articolo 2 del Decreto del 17 febbraio si occupa dei controlli che gli uffici dovranno porre in essere ai fini dell'iscrizione in sezione ordinaria (iscrizione provvisoria propedeutica a quella in sezione speciale). Sono in particolare individuati tutti i controlli che devono essere svolti dalle Camere di Commercio all'atto dell'iscrizione nella sezione ordinaria della s.r.l. start-up costituita sulla base del modello standard sottoscritto a norma dell'articolo 24 del C.A.D..
L'iscrizione provvisoria in sezione ordinaria del Registro delle Imprese è finalizzata esclusivamente alla successiva iscrizione in sezione speciale, la verifica che l'ufficio preposto è chiamato a svolgere anticipa quella che è chiamato a svolgere ordinariamente ai fini dell'iscrizione in sezione speciale. L'ufficio ricevente dovrà verificare che al di là della pertinenza nell'oggetto sociale del concetto di produzione, sviluppo e commercializzazione di un bene o un servizio innovativo, esso sia lecito, possibile, determinato o almeno determinabile. L'ufficio è inoltre chiamato a verificare la capacità giuridica e di agire del o dei costituenti.
Occorre verificare che il (o ciascun) firmatario sia giuridicamente capace, e sotto questo aspetto la apposizione della firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del C.A.D., garantisce che in sede di rilascio “a vista” sia stata già effettuata dalla autorità di registrazione la verifica dei requisiti di cui si tratta. A tal proposito si richiamano i commi 3 e 4 dell'articolo 24 del C.A.D., i quali affermano che “Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che al momento della sottoscrizione non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso”. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
In ogni caso gli uffici provvederanno a verificare:
In questi casi il soggetto incapace o parzialmente capace potrà intervenire in atto (se debitamente autorizzato) a mezzo del legale rappresentante (sia esso un genitore, tutore, curatore).
Osserva - I provvedimenti relativi alla capacità del cittadino sono pubblicati tramite annotazione a margine dell'atto di stato Civile “nascita”. Gli uffici potranno contattare telematicamente i Comuni tramite l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), in via di progressivo popolamento, ovvero tramite interrogazione puntuale al Comune stesso.
Tale legge prevede un diritto potestativo a favore del cieco o ipovedente, il quale se lo ritiene opportuno o necessario può chiedere ed ottenere l'assistenza di un soggetto che lo assista nel compimento degli atti ovvero partecipi alla redazione degli atti stessi nei limiti indicati dall'interessato. Trattandosi nel caso specifico di atti sottoscritti “in remoto”, l'ufficio del Registro delle imprese avrà contezza della cecità o della condizione di ipovedente del sottoscrittore, solo ove lo stesso chieda di avvalersi delle disposizioni della citata norma del 1975.
In tal caso l'ufficio ricevente verificherà:
Se il soggetto ipovedente non si vuole avvalere della citata disposizione non verrà effettuata nessuna verifica da parte dell’ufficio ricevente.
Altri controlli da effettuare riguarderanno:
Le sopra citate verifiche nella maggior parte dei casi sono effettuate ordinariamente al momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. Attengono invece a fattispecie finora non praticate dai suddetti uffici i controlli relativi alla disciplina dell’antiriciclaggio.
Le indicazioni del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio non possono essere disattese nel caso in cui vengano costituite start-up ai sensi del comma 10 bis. Il Decreto prevede una tipicità di figure istituzionali chiamate a compiere le suddette verifiche, e tra queste non rientrano gli uffici del registro delle imprese, ma per tale scopo gli uffici preposti ai controlli vengono equiparati ai professionisti di cui all'articolo 12 del Decreto 231.
Le Camere di Commercio saranno pertanto tenute a mantenere e conservare nei limiti temporali previsti dalla norma l'archivio informatico di cui all'articolo 38, comma 1, del Decreto 231 e a queste spetterà il compito di adeguata verifica del titolare effettivo.
Nel caso di specie in cui la sottoscrizione dell'atto costitutivo avviene non all'interno dell'ufficio ma in via remota e non si può provvedere all'identificazione dei contraenti, trova applicazione l'articolo 28 del Decreto 231, che deve essere “letto” con riferimento all’utilizzo del dispositivo di firma digitale. L’articolo 28 (comma 3 lettera c) evidenzia come “Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Sarà inoltre compito dei suddetti uffici segnalare, a norma dell'articolo 41 del Decreto 231, le eventuali operazioni sospette, secondo i criteri indicati dalla norma.
Venendo alla procedura di registrazione, gli atti di costituzione e gli statuti delle start-up innovative possono dunque essere redatti e sottoscritti con firma digitale grazie alla piattaforma startup.registroimprese.it a norma dell'art. 24 del C.A.D..
In caso di società pluripersonale i contratti:
Qualora le firme siano autenticate a norma dell'art. 25 del C.A.D. da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, l'atto è contestualmente iscritto in sezione ordinaria e speciale del registro delle imprese, senza necessità di alcuna ulteriore verifica.
In questo caso l’ufficio competente provvede al momento stesso della autenticazione a norma dell’articolo 25 del C.A.D. alla verifica dei requisiti, ivi compresi (come già visto) quelli relativi alla normativa antiriciclaggio, nonché quelli amministrativi previsti dall’articolo 11 della Direttiva 101/2009/CE, e con la sottoscrizione di autenticazione, trasmette all’ufficio del registro delle imprese che provvede all’iscrizione nella sezione ordinaria e sezione speciale delle start up innovative, consentendo l’immediata operatività della società stessa senza ulteriori verifiche.
L’atto costitutivo e lo statuto provvisti degli estremi di registrazione vengono trasmessi ricorrendo a una pratica di “comunicazione unica” all’Ufficio del registro delle imprese competente per territorio. L’ufficio pone in atto una serie di controlli per verificare i requisiti indicati dall’art.2 comma 2 del Decreto Mef 17 febbraio 2016 nonché le verifiche amministrative previste dall’art. 11 della Direttiva 101/2009/CE.
Contestualmente alla domanda d’iscrizione, la società presenta istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 25, comma 8 del Decreto-legge n. 179 del 2012.
Si ricorda che i controlli riguardano i seguenti requisiti:
L’ufficio competente in caso di esito positivo procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell'articolo 4 comma 10 bis del Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso d’iscrizione in sezione speciale”.
Al momento dell'iscrizione in sezione speciale, l'ufficio elimina la dicitura “iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso d’iscrizione in sezione speciale”.
In caso di irregolarità formali viene sospeso il procedimento d’iscrizione, assegnando, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della pratica di comunicazione unica, a tutti i sottoscrittori un termine congruo non superiore a 15 giorni, per regolarizzare la pratica.
In caso di mancata regolarizzazione entro i termini indicati, il Conservatore con propria determinazione motivata rifiuta l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
Quadro Normativo |
Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 Decreto Mise del 17 febbraio 2016 Circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016; Provvedimento Mise del 1°luglio 2016 Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio 2015 Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 |
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