Stalking. Il divieto di avvicinamento non richiede la predeterminazione dei luoghi interdetti

Pubblicato il 17 aprile 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13568 depositata l’11 aprile 2012, si è pronunciata in materia di stalking e, in particolare, con riferimento alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa disposta nei confronti dell’indagato.

Secondo gli ermellini, una volta riconosciuta la sussistenza di esigenze cautelari tali da imporre all’accusato il divieto di avvicinarsi alla persona offesa, non è necessaria una specifica predeterminazione dei luoghi di abituale frequentazione della vittima ed interdetti all’indagato.  

Le prescrizioni sancite a carico dell’indagato, anche nel generico riferimento al divieto di avvicinarsi alla persona offesa ed ai luoghi in cui la stessa in concreto si trovi, mantengono un contenuto coercitivo “sufficientemente definito nell’essenziale imposizione di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all’accesso dell’indagato”.
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