Per risollevare il settore del turismo e degli stabilimenti termali, nonché dei lavoratori stagionali in generale, dall’impatto del Coronavirus, con il cd. “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020) il Governo ha introdotto per questi ultimi: un’indennità una tantum e uno sgravio contributivo.
Con l’approfondimento del 31 agosto 2020, gli esperti della Fondazione Studi CdL ne hanno analizzato la portata normativa, soffermandosi anche su alcune criticità.
L’art. 9 del D.L. n. 104/2020 ha introdotto la “nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo”.
In particolare, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori intermittenti, agli autonomi privi di partita IVA iscritti alla gestione separata ex L. 335/95 e agli incaricati alle vendite a domicilio, è prevista una indennità omnicomprensiva di 1.000 euro. Tale importo è esente da imposte sui redditi di cui al Dpr. n. 917/1986 e smi.
Per fruire dell’indennità è necessario che tutte le categorie di lavoratori finora menzionate non siano, alla data di presentazione della domanda, titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o essere titolari di pensione.
Più in dettaglio, la predetta indennità spetta ai lavoratori dipendenti stagionali (anche se dipendenti da agenzie di somministrazione i cui utilizzatori siano) del settore turismo e degli stabilimenti termali che:
L’art. 7 del D.L. n. 104/2020 prevede uno specifico esonero contributivo che, configurando un aiuto di Stato, è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
In particolare, concerne tutte le assunzioni – effettuate fino al 31.12.2020 – a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per un massimo di tre mesi. Inoltre, lo stesso esonero può essere applicato anche nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, a condizione che detta trasformazione avvenga a far data dal 15 agosto 2020.
È un esonero dal versamento dei soli contributi INPS a carico del datore di lavoro (sono esclusi i premi INAIL) per un ammontare massino di 8.060 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile. In sostanza, quindi, il beneficio massimo sarà pari a 2.015 euro (8.060 / 12 * 3 mesi). Restano esclusi coloro che avevano un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso la medesima impresa.
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