Stabilità 2015: rimborsi per la Sicilia e un “ponte” per i vecchi minimi

Pubblicato il 03 gennaio 2015

Sisma del 1990 in Sicilia

Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) viene ristabilito il diritto per i cittadini delle province siciliane di Catania, Ragusa, e Siracusa colpite dal sisma del 1990 di ottenere il rimborso delle imposte versate in misura superiore al 10% nel triennio 1990-1992.

I contribuenti, che hanno effettuato i versamenti delle imposte per oltre il 10%, potranno ottenere la restituzione di quanto pagato in più nel triennio indicato se hanno presentato apposita istanza entro il 1° marzo 2010.

Infatti, se dopo 90 giorni dalla presentazione dell’istanza non si è ricevuto un diniego ufficiale, i contribuenti hanno ancora 10 anni per presentare il ricorso, purché abbiano rispettato il termine iniziale di presentazione dell’istanza. Per i rimborsi sono stati stanziati complessivamente 90 milioni di euro (30 milioni per tre anni).

Il rimborso verrà riconosciuto a tutti i contribuenti, il cui beneficio era finora sospeso in attesa della verifica della compatibilità del rimborso con l’Ordinamento della Ue. Ne restano invece escluse le imprese.

Regime transitorio per i precedenti regimi agevolati 

Dal 1° gennaio 2015 diventano operative anche le disposizioni di cui al comma 85 della Legge n. 190/2014, che prevede l’abrogazione di alcuni precedenti regimi agevolativi per i contribuenti (regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 13 della Legge n. 388/2000, regime dei minimi di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del Dl 98/2011, oppure quello degli ex minimi di cui al successivo comma 3 del citato art. 27).

Pertanto, ai sensi dei successivi commi da 86 a 88 della stessa norma, è previsto un regime transitorio per i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 hanno applicato uno dei precedenti regimi fiscali agevolati, ora aboliti.

Per quanto riguarda i contribuenti che nel 2014 hanno fruito del regime agevolato dei minimi, il nuovo regime transitorio prevede la possibilità di continuare ad applicare il regime previsto all'articolo 27 del Dl 98/2011, con applicazione dell'imposta sostitutiva del 5%, anche per i periodi d’imposta successivi, nonostante l’esplicita abrogazione del regime. Ma ad una condizione. Il regime agevolato si potrà continuare ad applicare limitatamente agli anni che mancano per completare il quinquennio agevolato, oppure fino al compimento dei 35 anni di età.

Per quanti, invece, nel 2014 si sono avvalsi del regime agevolato delle nuove iniziative produttive oppure quello degli ex minimi, non è possibile terminare il triennio agevolato, ma è semplicemente prevista la possibilità di transitare nel nuovo regime forfettario dei minimi (se si hanno i requisiti) oppure di optare per il regime ordinario.

E' evidente che il legislatore ha voluto dare un “ponte” solo a coloro che hanno adottato nel 2014 il regime dei minimi e non anche ai soggetti che hanno adottato il regime delle nuove iniziative produttive o quello degli ex minimi, probabilmente proprio per le affinità che legano il nuovo regime forfettario con quello precedente dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011).
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