Diversamente da quanto ribadito da molteplici indirizzi giurisprudenziali di legittimità, l'Istituto previdenziale ricorre innanzi alla Corte di Cassazione per vedere riconosciuta l'estensione dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti di soci di società a responsabilità limitata sostenendo che il requisito della prevalenza e dell'abitualità della prestazione resa debba ricomprendere anche quelle prestazioni lavorative relative alle attività connesse, grazie alle quali il servizio veniva reso.
Le predette ragioni censurate già dal giudice d'appello, vengono adesso sottoposte al vaglio della Cassazione che, in linea con i precedenti orientamenti, esclude la doppia iscrizione per i soci di società a responsabilità limitata che si occupino della gestione della società, della supervisione delle attività svolte, dell'assunzione di personale dipendente. Sostanzialmente, l'esecuzione di mansioni organizzative e direttive di natura intellettuale, tipiche del ruolo di amministratore, non possono rientrare nella c.d. partecipazione esecutiva al lavoro aziendale per la quale, diversamente, sussistono gli estremi per la predetta iscrizione alla Gestione commercianti INPS.
In particolare, in ossequio all'orientamento delle Sezioni Unite, successivo all'interpretazione autentica dell'art. 12, comma 1, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, e come più volte ribadito dalla Corte, "in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, (…) non opera la "ficto iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa".
Ciò assunto, l'esercizio di attività di lavoro autonomo - con conseguente iscrizione alla Gestione separata - che si accompagni di un'attività di impresa - con obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa d'appartenenza INPS - non è regolato dal principio generale dell'attività prevalente, sicché rimarrà autonomo e distinto l'obbligo assicurativo presso la rispettiva gestione previdenziale.
Nel caso de quo, a seguito dell'accertamento della Corte territoriale, non risulta giustificato l'obbligo di doppia iscrizione atteso che le attività di supervisione, di referente per clienti e fornitori ovvero l'aver assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore.
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