E’ da ritenere affetto da nullità insanabile l'atto impositivo emesso a carico di una società di capitali, dopo la cancellazione della persona giuridica dal registro delle imprese.
Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 12842 del 13 maggio 2021, in riferimento ad un avviso di liquidazione emesso, nel 2010, a carico di una Srl che risultava cancellata dal registro delle imprese sin dal 2007.
Nella vicenda esaminata, il Collegio di legittimità ha accolto il ricorso promosso dal rappresentante legale della Srl, contro la decisione confermativa del predetto atto impositivo.
Secondo la Corte, la CTR, omettendo di riconoscere la nullità dell'avviso di liquidazione impugnato, era incorsa nella falsa applicazione della legge.
Era infatti pacifico che, anteriormente alla spedizione dell'avviso di liquidazione, la società era stata già cancellata dal registro delle imprese.
E la giuridica inesistenza della società di capitali - si legge nel testo della decisione - esclude in radice la possibilità dell'instaurazione, rispetto alla medesima, di un rapporto tributario e ciò per la evidente carenza del relativo soggetto passivo, il quale costituisce elemento essenziale del rapporto in quanto è la fonte della capacità contributiva che l'art. 53, primo comma, della Costituzione correla inscindibilmente alla potestà di imposizione.
Dalla giuridica impossibilità della configurazione del rapporto tributario discende, quindi, la insanabile nullità dell’atto impositivo che la Agenzia delle entrate emetta a carico della persona giuridica inesistente.
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