Non solo diritti e tutele nella riforma del lavoro sportivo. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, operativo dal 1° luglio 2023, hanno fatto ingresso nell’ordinamento nuovi adempimenti e scadenze per i datori di lavoro e per i committenti.
Considerando l’approssimarsi di alcune di esse, è bene stilare una check list a beneficio di imprese e professionisti che operano nel settore.
Partiamo da una scadenza ordinaria con ricorrenza annuale a cui sono tenuti i committenti nell’area del dilettantismo.
Il riferimento normativo puntuale è all’articolo 28, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Su associazioni e società sportive dilettantistiche destinatarie di prestazioni sportive dilettantistiche incombe, relativamente alle collaborazioni coordinate e continuative, l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro.
L’obbligo può essere assolto, direttamente o per il tramite dei professionisti del lavoro (articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12), tramite i canali tradizionali e secondo le regole ordinariamente previste per la generalità dei lavoratori (articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) o, in alternativa, in via telematica, all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
NOTA BENE: All’adempimento sono tenute anche la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a.
L'iscrizione del libro unico del lavoro si prevede espressamente possa avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi possono essere erogati anche anticipatamente.
Pertanto in riferimento ai lavoratori sportivi dilettanti assunti, con contratto co.co.co, dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, il termine annuale per l’aggiornamento del LUL scade il 30 gennaio 2024.
ATTENZIONE: Se il compenso annuale non supera l'importo di 15.000 euro i committenti non sono obbligati a emettere il prospetto paga.
Scade il 30 gennaio 2024 anche il termine entro il quale devono essere effettuate le comunicazioni obbligatorie al centro dell'impiego per le prestazioni dei direttori di gara relative al periodo luglio - dicembre 2023.
A prevederlo è l’articolo 25, commi 6 bis e 6 ter, della riforma del lavoro sportivo che reca disposizioni ad hoc per i direttori di gara che operano nel settore dilettantistico e sugli obblighi comunicativi e gestionali a cui sono tenute le società sportive destinatarie delle loro prestazioni lavorative (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, CONI, CIP, Sport e salute S.p.A).
In particolare, si prevede che per ogni singola prestazione dei direttori di gara e, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, dei soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive riguardo al rispetto delle regole nonché alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, le società debbano di regola:
Il decreto Anticipi (articolo 16, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191) ha previsto che relativamente al periodo luglio - dicembre 2023 sia le comunicazioni al centro dell'impiego sia le comunicazioni al RASD possano essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024, se non effettuate nei termini ordinari prima indicati.
Inoltre, entro il 30 gennaio 2024, le società devono provvedere all’iscrizione nel libro unico del lavoro in un'unica soluzione per le prestazioni dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Infine, si ricorda che dal 1° luglio 2023 è scattato l’obbligo per datori di lavoro e committenti di assicurare all’INAIL i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico (articoli 34 e 37, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e circolare INAIL 27 ottobre 2023 n. 46).
Entro il 16 febbraio 2024 i soggetti assicuranti, già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive alla data del 1° luglio 2023, devono versare all’INAIL i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024.
Nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, gli stessi soggetti dovranno indicare le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai medesimi lavoratori.
Si ricorda che come base per il calcolo del premio di assicurazione va assunta la retribuzione effettiva, applicando minimale e massimale di rendita previsti dal decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
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