I costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito d'impresa qualora risultino inerenti all'attività della stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio o potenziale incremento per l'attività imprenditoriale medesima.
Questo, alla luce del condivisibile orientamento che correla il concetto di inerenza a un giudizio di carattere qualitativo, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità a superamento della precedente lettura secondo cui l'inerenza dovrebbe essere valutata secondo un giudizio di carattere quantitativo.
L'inerenza, ossia, deve essere apprezzata attraverso un giudizio sulla qualità, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, e deve essere distinta pure dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza.
E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 30024 del 26 ottobre 2021, pronunciata a conferma di una sentenza con cui la CTR aveva ritenuto illegittima la ripresa a tassazione, da parte dell’Ufficio finanziario, dei costi dedotti da una società contribuente, in relazione a operazioni di sponsorizzazione, costi che il Fisco aveva ritenuto "non inerenti" in quanto in contrasto "con i normali criteri di economicità dell'attività imprenditoriale".
La Commissione tributaria, dopo aver accertato, con un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, la effettiva realizzazione delle operazioni di sponsorizzazione in esame - avvenute in occasione di manifestazioni sportive nel settore automobilistico - aveva ritenuto che le spese sostenute dalla società contribuente fossero inerenti all'attività imprenditoriale della stessa, in quanto sostanzialmente correlate alla produzione anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, in considerazione degli "importanti elementi di visibilità" che ne sarebbero derivati.
In tale contesto, aveva escluso che potesse incidere sulla genuinità delle operazioni di sponsorizzazione il fatto che le gare automobilistiche si fossero svolte all'estero, lontano dalla sede aziendale: si trattava di una scelta rientrante nella libera iniziativa economica della società, che può dipendere dalla considerazione della visibilità internazionale degli eventi sportivi e il possibile acquisto del prodotto anche da persone residenti fuori dal territorio nazionale.
Tutto ciò, in conformità del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, "l'esclusione della deducibilità dei costi sostenuti per le gare sportive svoltesi all'estero è illogica, atteso che i costi di sponsorizzazione si traducono per lo sponsor in una forma di pubblicità indiretta, consistente nella promozione del marchio e del prodotto che si intende lanciare sul mercato e l'inerenza va rapportata all'attività svolta dall'impresa".
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