Split payment in vigore dal 2015. La Nota della Fondazione nazionale commercialisti
Pubblicato il 13 gennaio 2015
Dal primo gennaio 2015 entra in vigore il cosiddetto meccanismo dello
split payment (Legge di Stabilità 2015), che prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pa che l’imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi, secondo modalità e termini che saranno fissati da un apposito decreto del Mef.
Proprio allo split payment è dedicata la
nota operativa del 12 gennaio 2015 della Fondazione nazionale dei dottori commercialisti, che tiene conto di alcune problematiche connesse con il nuovo meccanismo e delle soluzioni che presto verranno ufficializzate dal Mef e, per ora, anticipate nel comunicato stampa del
9 gennaio 2015.
Ambito soggettivo
Relativamente all’ambito soggettivo del meccanismo di scissione dei pagamenti, la Fondazione ha chiarito quali sono i soggetti destinatari delle nuove norme (nuovo art. 17-ter, comma 1, dpr 633/1972), confermando la fedele lettura della Legge n.
190/2014 secondo la quale: “
il nuovo strumento riguarda tutti gli acquisti effettuati dalla Pa, sia che agiscano nella veste istituzionale che commerciale, ad eccezione di quelli per i quali l’ente è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge”.
E conferma, dunque, quanto anticipato dal Mef: lo split payment si applica alle pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’Iva.
Gestione contabile
Il fornitore emetterà fattura, per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2015, con la rivalsa dell’IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata in virtù dello split payment. L’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente e poi andrà stornata, o contestualmente alla registrazione della fattura oppure con apposita scrittura, dal totale del credito verso il cliente.
Efficacia temporale nuove disposizioni
Questo è stato l’elemento che finora ha generato maggiore incertezza soprattutto con riferimento al
periodo transitorio.
La nota operativa ribadisce quanto anticipato dal Mef sullo split payment.
Tale meccanismo:
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si applica alle operazioni fatturale dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data;
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non si applica alle operazioni fatturate entro il 31/12/2014, comprese quelle uin regime di esigibilità differita che sono state effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015.