Anche i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
L’obbligo di assicurazione decorre dal 1° gennaio 2022 ed è stato introdotto dall'articolo 66, comma 4, del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
Le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo sono state stabilite dal decreto 22 gennaio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, pubblicato nella sezione Pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 16 febbraio.
L'INAIL, con la circolare n. 11 del 24 febbraio 2022, ha fornito le istruzioni operative chiarendo l'ambito di applicazione del nuovo obbligo e gli adempimenti a carico dei soggetti assicuranti che si avvalgono, alla data del 1° gennaio 2022, di lavoratori autonomi dello spettacolo, con particolare riferimento alla denuncia di iscrizione e alla denuncia di variazione da effettuarsi entro il 18 marzo 2022.
Ma andiamo con ordine, definendo prima chi sono i lavoratori autonomi dello spettacolo che vanno assicurati presso l'INAIL e i soggetti cd. assicuranti, considerati datori di lavoro a tutti gli effetti e di conseguenza tenuti al versamento del premio assicurativo e agli obblighi di denuncia degli infortuni.
Per l’individuazione dei nuovi soggetti assicurati dal 1° gennaio 2022 l'INAIL fa presente che occorre fare riferimento alle categorie dei lavoratori indicate attualmente ai gruppi A e B del decreto interministeriale 15 marzo 2005 recante Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS, in quanto il gruppo C concerne i lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Possono pertanto avvalersi della tutela assicurativa INAIL, tra gli altri, attori, registi, cantanti, mimi artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, registi teatrali e cinematografici, direttori d’orchestra, ballerini, coreografi. ma anche maestranze teatrali e cinematografiche o di imprese audiovisive come elettricisti, macchinisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori.
Rientrano inoltre tra i soggetti tutelati anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono attività retribuite di insegnamento o di formazione realizzate in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche oppure da queste organizzate.
La tutela INAIL si estende anche ai lavoratori impegnati in attività retribuite di carattere promozionale riguardanti spettacoli dal vivo, cinematografici o del settore audiovisivo nonchè alle esibizioni musicali dal vivo (articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre2006, n. 296) in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a 18 anni, da studenti fino a 25 anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro.
L’obbligo del versamento all’INAIL del premio assicurativo è posto a carico:
⦁ dei committenti e delle imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera;
⦁ degli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le attività retribuite di insegnamento e formazione;
⦁ dei soggetti pubblici o privati nei cui confronti vengono espletate le attività remunerate di carattere promozionale.
Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali iscritti obbligatoriamente al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, l’obbligo di versare i premi assicurativi è in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni.
Tutti i suddetti soggetti assicuranti sono considerati datori di lavoro e sono tenuti agli stessi adempimenti prescritti ai datori di lavoro e inoltre sono soggetti alle medesime sanzioni.
Il soggetto assicurante tenuto al versamento del premio assicurativo ha l'obbligo di denuncia di infortunio e di malattia professionale.
Con riferimento infine agli infortuni in itinere l'INAIL ha chiarito che se l’incidente avviene durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, ognuno riferito a un diverso committente, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio è a carico del committente presso cui il lavoratore si stava recando.
L'INAIL, nella circolare n. 11 del 2022, ha definito gli adempimenti dei soggetti assicuranti in sede di prima applicazione e da effettuarsi entro il prossimo 18 marzo (articolo 7 del decreto interministeriale 22 gennaio 2022), adempimenti che qui di seguito si sintetizzano.
In deroga all’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo il quale la denuncia di iscrizione deve essere presentata contestualmente all’inizio dei lavori, cioè entro il giorno di inizio dell’attività che deve essere assicurata:
1) i soggetti assicuranti non titolari di posizioni assicurative attive all’INAIL e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo devono presentare la denuncia di iscrizione online entro il 18 marzo 2022 (30 giorni dal 16 febbraio 2022, data di pubblicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2022), indicando nella stessa i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.
L’indicazione della data del 1° gennaio 2022 come data di inizio dell’attività nella denuncia di iscrizione presentata entro il 18 marzo 2022 comporterà l'esonero dalle sanzioni normalmente previste.
Il premio anticipato dovuto per il 2022 è richiesto dall’INAL con il certificato di assicurazione emesso dalla Sede INAIL competente in base alla sede legale del soggetto assicurante, dopo aver effettuato la classificazione tariffaria;
2) i soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, sono tenuti a presentare la denuncia di variazione online entro la stessa data del 18 marzo 2022, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.
Anche in questo caso, a fronte dell’indicazione nella denuncia di variazione della data del 1° gennaio 2022 come data di decorrenza del rischio e se la denuncia viene presentata entro il 18 marzo 2022, non si applicano le sanzioni ordinarie.
Le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio vanno invece effettuate non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate.
Con il certificato di variazione la Sede INAIL competente provvederà a richiedere il premio anticipato per il 2022.
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