Il principio di bi – genitorialità non può comportare la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, così escludendo quelle spese che si dimostrino non voluttuarie ma corrispondenti all'interesse del figlio avente diritto al mantenimento (quali, nella specie, quelle conseguenti alla scelta dell’università). Ciò a meno che dette somme risultino incompatibili con le condizioni economiche dei genitori; circostanza che nella specie non è tuttavia oggetto di contestazione.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, respingendo il ricorso di un padre avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il rimborso delle spese, sostenute della madre affidataria della figlia, relative agli studi universitari della stessa. In particolare l’uomo si era rifiutato di corrispondere dette somme, in quanto aveva espresso, anche per iscritto, il proprio dissenso all'iscrizione della stessa figlia ad un determinato ateneo piuttosto che ad un altro.
Secondo la Corte infatti – con sentenza n. 12013 del 10 giugno 2016 - non è configurabile un obbligo di informazione e concertazione da parte genitore affidatario con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisioni di maggior interesse per il figlio e sussistendo pertanto, a carico del non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto, come nella specie, validi motivi di dissenso.
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