Spese giudizio Omessa pronuncia

Pubblicato il 20 giugno 2016

La mancata statuizione sulle spese del giudizio, in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio medesimo, costituisce un’omissione di carattere concettuale e sostanziale.

No errore materiale Vizio da impugnare

La stessa rende viziata la sentenza in considerazione della mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o rigetto.

Detta omessa pronuncia, conseguentemente, non costituisce mero errore materiale, emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli articolo 287 e seguenti del Codice di procedura civile, bensì vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi di impugnazione.

E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione, Seconda sezione civile, nel testo della sentenza n. 12625 depositata il 17 giugno 2016.

 

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