Con la risposta ad interpello n. 254 del 15 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto già sostenuto dalla DRE Lombardia nella risposta a interpello n. 904-334/2021, con la quale è stato escluso che la spesa relativa al compenso per il servizio reso da parte del General Contractor, a titolo di costi organizzativi e di coordinamento delle attività affidate dal condominio, sia detraibile dal soggetto beneficiario del Superbonus del 110%. Ciò, in quanto devono ritenersi agevolabili solo le voci di spesa strettamente collegate agli interventi eseguiti ed ammessi al Superbonus.
Con la replica dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito ufficialmente il rapporto tra contribuente e General Contractor per gli interventi che entrano nel Superbonus 110%. Non restano più dubbi, quindi, su come detrarre i costi organizzativi e di coordinamento delle attività effettuati dal General Contractor; figura questa sempre più presente in moltissimi contratti già in essere tra condomini, privati e aziende, che si occupa "chiavi in mano" di tutto quello che serve per realizzare gli interventi edilizi che hanno accesso al Superbonus.
Il quesito è stato sollevato da un proprietario di un immobile che vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica, usufruendo del Superbonus previsto dall'articolo 119 del Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio).
L'Istante dichiara di aver appaltato tutti gli interventi ad un unico soggetto che agisce come contraente generale, offrendo in un unico contratto sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell'opera. Il General Contractor inoltre si rapporta, ai fini dell'esecuzione dell'intero intervento, da un lato, con il committente e dall'altro con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dell'intervento stesso.
In particolare, i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione, svolti da professionisti incaricati, saranno fatturati al contraente generale, che poi li addebita al cliente, in virtù di un mandato senza rappresentanza.
L’istante vuole sapere se per i servizi resi dal General contractor possa accedere al Superbonus.
Nella risposta n. 254/2021, l’Agenzia sottolinea, in primo luogo, che la figura del General contractor è “normativamente individuata” solo dalla disciplina dei contratti pubblici, mentre nel privato la sua attività è disciplinata “nell’ambito dell’autonomia contrattuale”.
In tale ambito, l’Agenzia ritiene che – a prescindere dalla correttezza sotto il profilo civilistico del rapporto che si è instaurato - l'Istante possa accedere al Superbonus ed esercitare l'opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l'impresa, in qualità di " contraente generale", gli fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione (visto di conformità e asseverazioni).
Infatti, essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell’esercizio dell’opzione, che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione, nella fattura emessa dal “contraente generale” per riaddebitare all’Istante le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso.
E', invece, escluso dal perimetro dell’agevolazione la pura attività di coordinamento del General Contractor.
Di qui, il chiarimento tanto atteso secondo cui:
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