Speciale Cndcec-Fnc sulle modifiche al codice antimafia

Pubblicato il 06 dicembre 2017

Il 19 novembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 161/2017 contenente modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione.

Cndcec e FCA hanno pubblicato uno speciale “La riforma del D.Lgs n. 159/2011. Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto” dedicato alla riforma del codice antimafia dove vengono analizzate le novità presenti nella legge n. 161/2017 e viene rilevata la presenza di alcuni punti critici.

Il lavoro è suddiviso in quattro distinti moduli:

1) prospetto di sintesi delle modifiche normative;

2) le innovazioni sui presupposti e sul procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione;

3) le modifiche alla gestione e alla destinazione dei beni - l’ANBSC;

4) la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali.

Amministratore giudiziario

E’ necessario evidenziare quello che comporta la riforma per il ruolo di amministrare giudiziario. Si vede un’apertura, per tale ruolo, ai funzionari dell’ANBSC e – in presenza di gestioni che riguardano “aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi” - ai dipendenti di Invitalia.

Ciò comporta che quando ci si trova davanti ad ipotesi maggiormente complesse di sequestro e confisca, la gestione della procedura viene affidata ad un dipendente pubblico, considerando che potrebbero esserci conflitti di interesse configurabili, anziché ad un libero professionista come commercialista il quale, per propria necessaria conoscenza, possiede particolari competenze nelle materie tributarie, aziendali, finanziarie, nonché relative al diritto di impresa.

La norma, pertanto, andrebbe rivista, almeno per quanto riguarda i funzionari di Invitalia, ai quali potrebbero essere assegnati compiti meno gravosi come i coadiutori.

Il documento dei commercialisti ritiene poi illogica sotto più profili la norma che, con riferimento ai criteri di nomina degli amministratori giudiziari, consente di assumere incarichi aziendali per un numero non superiore a tre.

Pur condividendo l’esigenza di assicurare la trasparenza nel conferimento degli incarichi, non si comprende l’introduzione di un meccanismo di nomina che stabilisce un limite quantitativo al numero degli incarichi senza considerare, invece, un limite qualitativo al cumulo degli stessi.

Si deve, inoltre, tenere presente che è prassi dei tribunali, nell’ambito della medesima procedura di sequestro contro lo stesso proposto, affidare ad un solo amministratore giudiziario la gestione di più complessi aziendali anche per contenere i costi di gestione della procedura.

Tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate

Altro punto dolente nella riforma in discorso riguarda l’articolo 34 sulla delega al governo per la tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate. Si ravvisa una criticità nella previsione di subordinare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e il loro adeguamento alle norme fiscali, contributive e di previdenza all’approvazione del programma di gestione.

Ciò può costituire un danno per l’impresa sequestrata visto che si tratta di situazione in cui occorre agire con tempestività ed, invece, si deve attendere almeno 3 mesi per la procedura di gestione.

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