Spazi parcheggio Prescritti per non uso

Pubblicato il 22 novembre 2016

Il diritto d’uso attribuito ex lege ai proprietari di singole unità immobiliari sugli spazi di parcheggio – dei quali il venditore si sia riservato la proprietà – è di natura reale e può estinguersi per il non uso con il decorso di venti anni, fermo restando in ogni caso il vincolo di destinazione, che ha carattere pubblicistico e permanente.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo il ricorso di alcuni condomini, che avevano convenuto in giudizio gli aventi causa del costruttore del fabbricato, perché fosse accertato in positivo il loro diritto d’uso delle aree destinate ai rispettivi parcheggi.

La scissione tra la proprietà dell’appartamento e l’uso del relativo spazio adibito a parcheggio – specifica la Corte Suprema – assolve finalità pratiche, poiché non tutti i proprietari di un alloggio sono necessariamente anche possessori di un veicolo. Lo scopo della previsione è difatti quello di mantenere una data proporzione tra cubatura edificata e parcheggi disponibili.

Vincolo destinazione pubblico e permanente Non giustifica imprescrittibilità

Tale interesse pubblico non giustifica tuttavia la imprescrittibilità del diritto d’uso del proprietario dell’appartamento, come espressamente invocato dai ricorrenti.

Vi osta la ragione per cui, la norma cui questi ultimi fanno appello, quando di riferisce ai diritti indisponibili dunque imprescrittibili, intende quelli relativi allo stato ed alla capacità delle persone ed il diritto di proprietà, esclusivamente come imprescrittibilità dell’azione di rivendicazione e delle facoltà che formano il contenuto di un diritto soggettivo.

Proprio il carattere pubblico e permanente del vincolo di destinazione delle aree adibite a parcheggio – conclude la Corte con sentenza n. 23669 del 21 novembre 2016 - pone quest’ultimo al riparo dalle vicende private, essendo indifferente, ai fini del corretto assetto urbanistico del territorio, che dette aree siano godute dai proprietari dei medesimi appartamenti in relazione ai quali esse sono state calcolate, ovvero da terzi.

 

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