Sovraindebitamento: omologazione anche con pagamento in 5 anni

Pubblicato il 25 agosto 2020

La Cassazione ha accolto il ricorso promosso da un piccolo imprenditore agricolo contro il diniego di omologazione di una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il Tribunale aveva ritenuto che la proposta in esame fosse carente nel presupposto di fattibilità giuridica, rilevabile d'ufficio, in quanto il reclamante aveva prospettato il pagamento dilazionato di un credito ipotecario in cinque anni dall'omologazione.

Secondo il giudice di merito, la proposta di accordo poteva contemplare una moratoria fino a un anno, purché in continuazione dell'attività d'impresa.

L’imprenditore si era quindi rivolto alla Suprema corte, lamentando la violazione o falsa applicazione degli artt. 8, 12 e 12-bis della Legge n. 3/2012 e 186-bis, 160 e 177 della Legge fallimentare.

Accordi di ristrutturazione con dilazione del pagamento dei crediti

Motivi, questi, giudicati manifestamente fondati dalla Corte di cassazione, pronunciatasi sulla vicenda in esame con ordinanza n. 17391 del 20 agosto 2020.

Nella loro decisione, gli Ermellini hanno precisato come negli accordi di ristrutturazione dei debiti sia giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, della menzionata Legge n. 3/2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale.

Tale facoltà può essere concessa purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Si tratta di un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 17834/2019) a cui la Sesta sezione civile ha ritenuto di voler dare continuità.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio per un nuovo esame di merito, con la precisazione che la dilazione di pagamento non determinerebbe, di per sè, un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori.

Pagamenti rateali ultrannuali nella valutazione di convenienza dei creditori

Riprendendo l’arresto di legittimità sopra richiamato, la Corte di legittimità ha ribadito che “neppure le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali; invero esse non sono di per sé ostative perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy