E' configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 3539 depositata il 27 gennaio 2016, rigettando il ricorso di un imprenditore fallito imputato e sottoposto a procedimento penale per reato di bancarotta per distrazione e contestualmente sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca per reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Ma l'imputato si era opposto al provvedimento cautelare – impugnandone l'ordinanza – deducendo la non configurabilità di un concorso formale tra le due ipotesi accusatorie contestategli.
Considerazione tuttavia bocciata dalla Cassazione, stante la profonda ed evidente diversità strutturale tra le due fattispecie incriminatrici. Ed in particolar modo, quanto alla natura giuridica, di pericolo la fattispecie fiscale (sottrazione), di danno quella fallimentare (bancarotta); quanto all'elemento soggettivo, di dolo specifico la prima, di dolo generico la seconda.
Ma in ultima analisi – puntualizza il Collegio – ciò che maggiormente distingue i due reati contestati è comunque il bene giuridico protetto, che impedisce l'assorbimento della norma penale tributaria (più ampia in quanto astrattamente riferibile ad ogni contribuente) in quella fallimentare (meno ampia in quanto valida per l'imprenditore fallito o per estensione agli organi amministrativi delle imprese) sia sul piano soggettivo che sul piano oggettivo.
Per tali ragioni, nel caso di specie – conclude la Corte – si concretizza non un concorso apparente di norme ma la diversa ipotesi di concorso formale di reati, ovvero la continuazione tra distinti illeciti penali.
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