E’ incentrata sugli atti che conducono al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte la sentenza prodotta dalla Corte di cassazione n. 32694 del 2 settembre 2021, dopo che il Procuratore della Repubblica di Pistoia ha contestato la pronuncia emessa dal Tribunale del riesame in ordine all’annullamento il provvedimento di sequestro per il reato di cui all’articolo 11, Dlgs n. 74/2000, dato che era prescritto essendo decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dall’ultimo degli atti fraudolenti integranti il reato.
In discussione sono gli atti integranti la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: questi sono quelli che offrono una rappresentazione non rispondente al vero circa il patrimonio del debitore, dunque, atti che ostacolano l’esazione da parte dell’Erario. Da ciò esulano, sosteneva il detto Tribunale, comportamenti omissivi come la mancata presentazione del bilancio o delle dichiarazioni reddituali.
Ma per i giudici del Palazzaccio il Tribunale non ha errato nel delimitare la condotta delittuosa sottoposta al suo vaglio.
Infatti, l’articolo 11 del Dlgs 74/2000, che punisce colui che, essendo debitore dell’Erario, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni al fine di vanificare la riscossione coattiva, impone di individuare gli atti fraudolenti. E questi sono quelli di natura dispositiva, di natura materiale (sottrazione, distruzione, occultamento) o giuridica (ad es. la creazione di diritti reali limitati di terzi).
Esattamente, non sono ricompresi comportamenti quali l’omissione del deposito dei bilanci o della presentazione delle dichiarazioni, oppure l’occultamento della contabilità. L’esclusione sorge per il fatto che non riguardano beni fisici che rappresentano la garanzia patrimoniale generica che conduce ad una esecuzione coattiva.
Non sussiste, continuano i giudici, nemmeno un vuoto di tutela: le condotte in discorso soggiacciono comunque ad altri tipi di sanzioni, anche penali.
Rigettata anche la questione per cui nel reato di autoriciclaggio ha rilievo l’eventuale protrazione nel tempo delle condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l’oggetto materiale del delitto presupposto: in realtà è una fattispecie avente natura istantanea.
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