Le Sezioni Unite civili della Cassazione sono state chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale rilevato in tema di omesse ritenute, riguardante l’esistenza o meno della solidarietà, anche del “sostituito”, nei casi in cui il sostituto d’imposta non abbia versato l’acconto ma abbia operato le ritenute sul corrispettivo.
Si chiedeva, ossia, di chiarire se, nelle ipotesi come quella descritta, il sostituito/contribuente fosse o meno tenuto, in solido con il sostituto, a subire gli effetti della riscossione, in forza dell’articolo 35 del DPR n. 602/1973.
Nella vicenda posta alla base della decisione, l’Ufficio finanziario si era opposto alla decisione di merito con cui la Commissione tributaria regionale aveva annullato una cartella di pagamento emessa a carico del contribuente a seguito di controllo formale, per la riscossione delle somme che il sostituto d’imposta non aveva provveduto a versare, pur avendo operato le ritenute d’acconto.
Secondo la CTR, in particolare, non poteva trovare applicazione l’articolo 35 del DPR n. 602/1973 che prevede la solidarietà del sostituito solo nell’ipotesi di omissione sia della ritenuta sia del relativo versamento.
A seguito del ricorso del Fisco, la sezione semplice della Cassazione aveva rimesso la controversia al Primo presidente sul rilievo di un contrasto di giurisprudenza circa l’esistenza o meno di questa solidarietà. Ne era derivata la pronuncia a Sezioni Unite.
Il massimo Collegio di legittimità, con sentenza n. 10378 del 12 aprile 2019, ha in primo luogo rilevato come questa concreta fattispecie sia stata sempre risolta, dalla Corte, nel senso dell’esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito e ciò sul presupposto che l’obbligazione del versamento dell’acconto fosse unica per entrambi e che, alla stessa, fosse in origine tenuto, in via solidale, anche il sostituito.
Un orientamento, questo, che le Sezioni Unite hanno ritenuto, tuttavia, non condivisibile.
Nella sentenza, gli Ermellini hanno, in particolare, precisato che il dovere di versare la ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma rispetto all’imposta, un’obbligazione che il legislatore ha posto solo a carico del sostituto a mezzo degli articoli 23 e seguenti del DPR n. 600/1973 richiamato e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa.
Si tratta di una conclusione che, per la Corte, è coerente con l’articolo 35 del DPR n. 602 che prevede la solidarietà del contribuente soltanto quando il sostituto non abbia versato l’acconto.
Da qui l’enunciazione del seguente principio di diritto: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 dpr 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.
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