Subito pronte, il giorno stesso della pubblicazione in GU del DL Sostegni, le regole operative e la data di avvio per accedere ai contributi a fondo perduto.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha emanato a tempo di record il provvedimento n. 77923, datato 23 marzo 2021, contenente le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione per dare attuazione all’articolo 1 del DL Sostegni (n. 41/2021).
A supporto dei cittadini è disponibile anche una nuova guida - Contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” – dove si trovano tutti i dettagli per accedere alla misura.
L’invio delle istanze, esclusivamente telematico, è previsto già da martedì 30 marzo mentre la scadenza è fissata per il 28 maggio. Niente click day, dunque, anche perché le risorse ammontano a 11 miliardi di euro.
Nella domanda, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale, va resa la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni, dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019.
Va indicato anche l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
Per l’invio della domanda è possibile avvalersi degli intermediari già delegati al cassetto fiscale del richiedente oppure fare ricorso al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Procedura - Per la compilazione e la trasmissione telematica dell’istanza ci sono due canali utilizzabili:
Si ricorda che il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se avere direttamente il contributo come accredito diretto sul conto corrente ovvero usarlo come credito d’imposta da portare in compensazione con modello F24.
A seguito della ricevuta di presa in carico della domanda, l’Agenzia delle entrate pone in atto dei controlli sui dati presenti nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo; anche in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
L’articolo 1 del DL n. 41/2021 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.
Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Esclusi – Rimangono fuori coloro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto o che abbiano attivato la partita Iva successivamente, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
I requisiti per accedere al cfp sono:
L’ammontare del contributo spettante è diviso in varie percentuali determinate dalla fascia di ricavi 2019 del richiedente, da applicare alla differenza tra le due medie mensili 2019 e 2020, ossia:
L’importo massimo è di 150mila euro; la misura minima è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi
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