C’è anche il capitolo finanziamenti nella bozza del Decreto Sostegni n. 2, atteso a breve in Consiglio dei Ministri.
In primo piano la moratoria sui finanziamenti: le imprese beneficiano di una sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti fino a dicembre 2021, ma limitata alla quota capitale. Questo per non far incappare le imprese nel rischio che le banche classifichino le vecchie moratorie come esposizioni non performing (Linee guida dell'Autorità bancaria europea). La proroga legata solo alla quota capitale evita tale rischio; è però sempre necessaria l’autorizzazione Ue.
La proroga, inoltre, non opererebbe più in maniera automatica, ma su richiesta dell’impresa beneficiaria.
A causa del perdurare degli effetti della pandemia, si mira a confermare l’estensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’operatività delle misure di deroga all’ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini).
Ampliata la platea dei beneficiari: lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e soggetti di cui all’art. 2083 del codice civile, cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i mutui ipotecari erogati alle stesse, i contraenti di mutui che già fruiscano della garanzia del Fondo di garanzia di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della legge n. 147/2013, sottoscrittori di mutui che abbiano già fruito di diciotto mesi di sospensione o di due periodi di sospensione, purché sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.
Estesa l’ammissibilità al Fondo anche per mutui di importo fino a 400.000 euro. Rimane esclusa la presentazione dell’ISEE.
Stante l'emergenza Covid, il Sostegni bis ammette l'accesso al Fondo di garanzia prima casa anche ai giovani di età inferiore ai 36 anni, fino al 31 dicembre 2022.
In linea con il Quadro temporaneo, esteso dalla Commissione europea al 31 dicembre 2021, si proroga alla medesima data il regime di Temporary Framework per le garanzie disposte da SACE. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2021, verrà ridotta dal 100 al 90 percento l’entità della garanzia suscettibile di rilascio per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lett. m), DL liquidità.
Sempre dal 1° luglio 2021, le garanzie del Fondo centrale di garanzia PMI (articolo 13, comma 1, lettera c), DL n. 23/2020) sono concesse nella misura massima dell’80%.
Per sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell’ambito del Fondo di garanzia, è istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
L’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.
L’intervento è attuato con due modalità:
L’intento è di portare dal 2 al 3% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione il limite fissato all’importo di attività per imposte anticipate (DTA) trasformabili in credito d’imposta. Per la capogruppo, prevista la possibilità di considerare ai fini dell'applicazione del limite del 3%, invece che le attività risultanti dalla situazione patrimoniale, i valori risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile.
Inoltre, allungati di sei mesi i termini previsti per la fruizione della trasformazione delle DTA in credito d’imposta.
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